In materia tributaria il tema dell’inerenza ha sempre suscitato largo interesse, stimolando ampie discussioni tanto in dottrina quanto in giurisprudenza. Nello svolgimento della trattazione sono state affrontate diverse tematiche che spaziano dalla questione del fondamento normativo della regola di inerenza alla questione concernente la relativa estensione della dimensione qualitativa in termini quantitativi. Ciascuna di esse, si vuole precisare, è stata esaminata mediante l’osservazione dello stato attuale dell’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale. Nello specifico, si è voluto dapprima descrivere il ruolo ricoperto dal giudizio di inerenza all’interno del sistema di misurazione della ricchezza, ricostruendone il profilo funzionale e applicativo nello specifico ambito della determinazione del reddito d’impresa, prendendo avvio dal profilo storico al fine di coglierne appieno la ratio originaria. In secondo luogo si è passati all’analisi delle relative tematiche che nel corso degli ultimi anni hanno trovato ampio spazio di discussione tra gli studiosi del diritto tributario e che, a fronte dei recenti approdi giurisprudenziali sul tema, hanno guadagnato un certo grado di stabilità. La prima delle questioni esaminate concerne il fondamento giuridico della regola di inerenza, la quale è stata in molteplici occasioni erroneamente ricondotta alla disposizione normativa di cui all’art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986. Come è emerso dalle argomentazioni esposte, tuttavia, la suddetta norma si riferisce alla differente regola di correlazione tra costi deducibili e proventi tassabili, che sempre si colloca nella categoria delle regole generali di determinazione del reddito d’impresa. Conformemente al convincimento della prevalente dottrina, invece, l’inerenza verrebbe a qualificarsi come una regola incardinata sul sistema di determinazione differenziale della ricchezza ed intrinsecamente collegata al principio generale rappresentato dall’art. 53 della Costituzione, espressione di un’effettiva attitudine alla contribuzione dell’individuo. La seconda tematica affrontata riguarda il ricorrente equivoco in base al quale si finisce per sovrapporre i concetti di inerenza e congruità, giungendo ad una valutazione di carattere quantitativo. Alla luce delle considerazioni svolte è possibile affermare, tuttavia, che la regola di inerenza deve essere apprezzata unicamente attraverso un giudizio di stampo qualitativo, trattandosi di una valutazione di compatibilità tra il costo sostenuto e l’attività esercitata. In tal senso, è da escludersi altresì la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di sconfinare in contestazioni riguardanti la condotta dell’imprenditore sotto i profili di utilità, necessità o superfluità dei costi sostenuti, trattandosi di scelte di natura aziendale di propria legittima competenza in virtù del principio di libera iniziativa economica sancito dall’art. 41 della Costituzione. Inoltre, valutazioni di economicità del comportamento imprenditoriale basate sul confronto tra il corrispettivo e il valore di mercato non possono fondare in maniera autonoma il sindacato di inerenza, avendo meramente carattere indiziario. Conseguentemente l’inerenza declina in un problema ove è richiesta la necessità di investigare caso per caso la presenza del suddetto rapporto di riferibilità, tenendo in considerazione altresì la natura del bene che, in talune circostante, costituisce un indicatore del difetto di inerenza, nonché mediante l’impiego di adeguato supporto contabile e documentale.

REDDITO D’IMPRESA E GIUDIZIO DI INERENZA: DAL FONDAMENTO GIURIDICO ALL’ANTIECONOMICITÀ

MANTOAN, ANNA
2021/2022

Abstract

In materia tributaria il tema dell’inerenza ha sempre suscitato largo interesse, stimolando ampie discussioni tanto in dottrina quanto in giurisprudenza. Nello svolgimento della trattazione sono state affrontate diverse tematiche che spaziano dalla questione del fondamento normativo della regola di inerenza alla questione concernente la relativa estensione della dimensione qualitativa in termini quantitativi. Ciascuna di esse, si vuole precisare, è stata esaminata mediante l’osservazione dello stato attuale dell’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale. Nello specifico, si è voluto dapprima descrivere il ruolo ricoperto dal giudizio di inerenza all’interno del sistema di misurazione della ricchezza, ricostruendone il profilo funzionale e applicativo nello specifico ambito della determinazione del reddito d’impresa, prendendo avvio dal profilo storico al fine di coglierne appieno la ratio originaria. In secondo luogo si è passati all’analisi delle relative tematiche che nel corso degli ultimi anni hanno trovato ampio spazio di discussione tra gli studiosi del diritto tributario e che, a fronte dei recenti approdi giurisprudenziali sul tema, hanno guadagnato un certo grado di stabilità. La prima delle questioni esaminate concerne il fondamento giuridico della regola di inerenza, la quale è stata in molteplici occasioni erroneamente ricondotta alla disposizione normativa di cui all’art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986. Come è emerso dalle argomentazioni esposte, tuttavia, la suddetta norma si riferisce alla differente regola di correlazione tra costi deducibili e proventi tassabili, che sempre si colloca nella categoria delle regole generali di determinazione del reddito d’impresa. Conformemente al convincimento della prevalente dottrina, invece, l’inerenza verrebbe a qualificarsi come una regola incardinata sul sistema di determinazione differenziale della ricchezza ed intrinsecamente collegata al principio generale rappresentato dall’art. 53 della Costituzione, espressione di un’effettiva attitudine alla contribuzione dell’individuo. La seconda tematica affrontata riguarda il ricorrente equivoco in base al quale si finisce per sovrapporre i concetti di inerenza e congruità, giungendo ad una valutazione di carattere quantitativo. Alla luce delle considerazioni svolte è possibile affermare, tuttavia, che la regola di inerenza deve essere apprezzata unicamente attraverso un giudizio di stampo qualitativo, trattandosi di una valutazione di compatibilità tra il costo sostenuto e l’attività esercitata. In tal senso, è da escludersi altresì la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di sconfinare in contestazioni riguardanti la condotta dell’imprenditore sotto i profili di utilità, necessità o superfluità dei costi sostenuti, trattandosi di scelte di natura aziendale di propria legittima competenza in virtù del principio di libera iniziativa economica sancito dall’art. 41 della Costituzione. Inoltre, valutazioni di economicità del comportamento imprenditoriale basate sul confronto tra il corrispettivo e il valore di mercato non possono fondare in maniera autonoma il sindacato di inerenza, avendo meramente carattere indiziario. Conseguentemente l’inerenza declina in un problema ove è richiesta la necessità di investigare caso per caso la presenza del suddetto rapporto di riferibilità, tenendo in considerazione altresì la natura del bene che, in talune circostante, costituisce un indicatore del difetto di inerenza, nonché mediante l’impiego di adeguato supporto contabile e documentale.
2021
BUSINESS INCOME AND INHERENCE JUDGMENT: FROM THE LEGAL FOUNDATION TO UNECONOMICAL ASPECTS
INERENZA
ANTIECONOMICITÀ
ACCERTAMENTO
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12608/10726