Il divieto di uso della forza e il diritto di ricorrere alla forza in legittima difesa in caso di attacco armato, consacrati rispettivamente agli articoli 2.4 e 51 dalla Carta delle Nazioni Unite, negli anni sono stati oggetto di diverse interpretazioni. Il presente elaborato si propone di analizzare entrambe le letture, mettendo in evidenza le criticità di entrambe. L’interpretazione restrittiva del divieto di uso della forza sostiene l'esistenza di una soglia di gravità de minimis al di sotto della quale si considera che un atto, pur implicando l’uso della forza e violando tale divieto, non costituisce un attacco armato ma piuttosto un uso minore della forza che non rileva ai fini dell’articolo 51. Per dare origine ad un diritto di legittima difesa, un’azione armata deve infatti presentare un certo grado di gravità. Nella prassi degli stati, esempi di usi minori della forza sono stati osservati durante incidenti di frontiera, incursioni su piccola scala via terra, mare e aria e in casi di omicidi ed operazioni mirate. L’interpretazione ampia del concetto di forza armata di cui all’articolo 2.4, invece, in virtù dell’oggetto e dello scopo della Carta NU di proteggere le future generazioni dal flagello della guerra, afferma che ogni uso della forza, a prescindere dalla sua gravità, dà diritto ad usare la forza in legittima difesa. A sostegno di tale interpretazione vengono riportati casi di incidenti di frontiera, incursioni su piccola scala, omicidi mirati e usi della cyber forza che sono stati condannati come violazioni del divieto di uso della forza nonostante la loro scala ridotta e il loro carattere mirato.

Usi minori della forza e legittima difesa

SCATTOLON, ALESSIA
2022/2023

Abstract

Il divieto di uso della forza e il diritto di ricorrere alla forza in legittima difesa in caso di attacco armato, consacrati rispettivamente agli articoli 2.4 e 51 dalla Carta delle Nazioni Unite, negli anni sono stati oggetto di diverse interpretazioni. Il presente elaborato si propone di analizzare entrambe le letture, mettendo in evidenza le criticità di entrambe. L’interpretazione restrittiva del divieto di uso della forza sostiene l'esistenza di una soglia di gravità de minimis al di sotto della quale si considera che un atto, pur implicando l’uso della forza e violando tale divieto, non costituisce un attacco armato ma piuttosto un uso minore della forza che non rileva ai fini dell’articolo 51. Per dare origine ad un diritto di legittima difesa, un’azione armata deve infatti presentare un certo grado di gravità. Nella prassi degli stati, esempi di usi minori della forza sono stati osservati durante incidenti di frontiera, incursioni su piccola scala via terra, mare e aria e in casi di omicidi ed operazioni mirate. L’interpretazione ampia del concetto di forza armata di cui all’articolo 2.4, invece, in virtù dell’oggetto e dello scopo della Carta NU di proteggere le future generazioni dal flagello della guerra, afferma che ogni uso della forza, a prescindere dalla sua gravità, dà diritto ad usare la forza in legittima difesa. A sostegno di tale interpretazione vengono riportati casi di incidenti di frontiera, incursioni su piccola scala, omicidi mirati e usi della cyber forza che sono stati condannati come violazioni del divieto di uso della forza nonostante la loro scala ridotta e il loro carattere mirato.
2022
Minimal uses of force and self-defence
divieto uso forza
attacco armato
legittima difesa
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