“Liberi fino alla fine” è uno degli slogan attraverso cui l’Associazione Luca Coscioni porta avanti la sua battaglia nei confronti del legislatore statale affinché il diritto ad una morte dignitosa possa veramente divenire realtà. Nel dibattito pubblico il tema è divenuto centrale a seguito dell’intervento della Corte costituzionale con la sentenza 25 settembre 2019, n. 242, che ha permesso di riflettere sull’aiuto medico a morire, stabilendo la non punibilità di coloro che assecondano il proposito suicidiario della persona malata che abbia manifestato una volontà libera, consapevole e non condizionata, nel rispetto dei vincoli sostanziali e procedurali sanciti dalla sentenza stessa. I problemi aperti, evidenziati anche dallo slogan prima richiamato, sono molteplici, ma in questa sede ci si vuole soffermare su una questione tecnico giuridica che influenza molto l’effettività dei diritti in questo ambito. Ci si riferisce al problema del riparto di competenze legislative e, conseguentemente, amministrative tra Stato e Regioni alla luce e per effetto della sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale. Il primo capitolo di tale lavoro intende introdurre la fattispecie in esame partendo dalla complessità che essa pone quale questione rientrante a pieno nel terreno della bioetica e del biodiritto e il suo legame con il principio/diritto di autodeterminazione sul proprio corpo che si pone come il risultato di un nuovo rapporto tra corpo e persona, e nello specifico tra corpo-persona-biomedicina. Si mette in evidenza, inoltre, che sulle questioni legate al fine vita, incluso l’aiuto medico a morire, fondamentale è il principio del consenso informato quale sintesi tra diritto alla salute (art. 32 Cost.) e il sopracitato diritto all’autodeterminazione. Il secondo capitolo si sofferma specificatamente sulla portata della sentenza 25 settembre 2019, n. 242, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 580 Codice penale nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola l’esecuzione del proposito suicidario, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona qualora si verifichino determinate condizioni e invitando altresì il legislatore statale a giungere ad una sollecita e compiuta disciplina. Da qui si snoda la riflessione sul possibile riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni che spesso è divenuto terreno di scontro ideologico/politico e portando, talvolta, la questione anche davanti al giudice delle leggi. Il terzo capitolo, infine, si concentra sul conseguente riparto delle competenze amministrative tra Ministero e Regioni nella effettiva erogazione della prestazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale.
Aiuto medico a morire: sul riparto di competenze tra Stato e Regioni alla luce della sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale
PERINI, LINDA
2024/2025
Abstract
“Liberi fino alla fine” è uno degli slogan attraverso cui l’Associazione Luca Coscioni porta avanti la sua battaglia nei confronti del legislatore statale affinché il diritto ad una morte dignitosa possa veramente divenire realtà. Nel dibattito pubblico il tema è divenuto centrale a seguito dell’intervento della Corte costituzionale con la sentenza 25 settembre 2019, n. 242, che ha permesso di riflettere sull’aiuto medico a morire, stabilendo la non punibilità di coloro che assecondano il proposito suicidiario della persona malata che abbia manifestato una volontà libera, consapevole e non condizionata, nel rispetto dei vincoli sostanziali e procedurali sanciti dalla sentenza stessa. I problemi aperti, evidenziati anche dallo slogan prima richiamato, sono molteplici, ma in questa sede ci si vuole soffermare su una questione tecnico giuridica che influenza molto l’effettività dei diritti in questo ambito. Ci si riferisce al problema del riparto di competenze legislative e, conseguentemente, amministrative tra Stato e Regioni alla luce e per effetto della sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale. Il primo capitolo di tale lavoro intende introdurre la fattispecie in esame partendo dalla complessità che essa pone quale questione rientrante a pieno nel terreno della bioetica e del biodiritto e il suo legame con il principio/diritto di autodeterminazione sul proprio corpo che si pone come il risultato di un nuovo rapporto tra corpo e persona, e nello specifico tra corpo-persona-biomedicina. Si mette in evidenza, inoltre, che sulle questioni legate al fine vita, incluso l’aiuto medico a morire, fondamentale è il principio del consenso informato quale sintesi tra diritto alla salute (art. 32 Cost.) e il sopracitato diritto all’autodeterminazione. Il secondo capitolo si sofferma specificatamente sulla portata della sentenza 25 settembre 2019, n. 242, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 580 Codice penale nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola l’esecuzione del proposito suicidario, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona qualora si verifichino determinate condizioni e invitando altresì il legislatore statale a giungere ad una sollecita e compiuta disciplina. Da qui si snoda la riflessione sul possibile riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni che spesso è divenuto terreno di scontro ideologico/politico e portando, talvolta, la questione anche davanti al giudice delle leggi. Il terzo capitolo, infine, si concentra sul conseguente riparto delle competenze amministrative tra Ministero e Regioni nella effettiva erogazione della prestazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/86400