Il concetto di “morte dignitosa” affonda le sue radici nella riflessione filosofica e giuridica. Nel corso della storia è stata enfatizzata la sacralità della vita e la sua finalità intrinseca, sostenendo l'autodistruzione moralmente inaccettabile. Nel contesto contemporaneo la visione è più individualista, centrata sui principi fondamentali di autodeterminazione e libertà personale, che consentono di prendere decisioni personali riguardanti la propria vita entro limiti stabiliti dalla legge. La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo non contiene un diritto espresso a morire né a ottenere assistenza al suicidio. La Corte Europea dei Diritti Umani affronta il tema in modo indiretto, soprattutto attraverso l’art. 2 CEDU (diritto alla vita), e, escludendo che possa ricavarsi un diritto a morire (caso Pretty c. United Kingdom), ha ricondotto le scelte sul fine vita alla sfera dell’autodeterminazione personale tutelata dall’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), pur ammettendo limiti e garanzie statali (casi Haas c. Switzerland e Gross c. Switzerland). Con riferimento alla sospensione dei trattamenti vitali, la Corte ha ritenuto compatibile con la Convenzione l’eutanasia passiva prevista dalla legge e fondata su adeguate procedure (caso Lambert c. France). La giurisprudenza mostra un approccio prudente e deferente verso gli Stati, fondato sull’assenza di consenso europeo e sul conseguente ampio margine di apprezzamento. Il dibattito giuridico e filosofico ha messo in discussione l’idea di un assoluto divieto di scegliere la propria morte. L’attenzione si è spostata dalla sola tutela della vita alla qualità del fine vita, valorizzando dignità e autonomia personale, soprattutto in presenza di sofferenze insopportabili. La Corte EDU, pur riaffermando il diritto alla vita (come nel caso Lambert), riconosce la necessità di bilanciarlo con le scelte individuali. L’assenza di un consenso europeo, dovuta a diverse tradizioni culturali e giuridiche, rende il tema complesso e affida agli Stati ampio margine di apprezzamento, in un diritto in continua evoluzione volto a conciliare autodeterminazione ed etica fondamentale.
La Corte Europea dei Diritti Umani e il diritto a una morte dignitosa: riflessioni Filosofico-Giuridiche
BELLONI, ANNA
2025/2026
Abstract
Il concetto di “morte dignitosa” affonda le sue radici nella riflessione filosofica e giuridica. Nel corso della storia è stata enfatizzata la sacralità della vita e la sua finalità intrinseca, sostenendo l'autodistruzione moralmente inaccettabile. Nel contesto contemporaneo la visione è più individualista, centrata sui principi fondamentali di autodeterminazione e libertà personale, che consentono di prendere decisioni personali riguardanti la propria vita entro limiti stabiliti dalla legge. La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo non contiene un diritto espresso a morire né a ottenere assistenza al suicidio. La Corte Europea dei Diritti Umani affronta il tema in modo indiretto, soprattutto attraverso l’art. 2 CEDU (diritto alla vita), e, escludendo che possa ricavarsi un diritto a morire (caso Pretty c. United Kingdom), ha ricondotto le scelte sul fine vita alla sfera dell’autodeterminazione personale tutelata dall’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), pur ammettendo limiti e garanzie statali (casi Haas c. Switzerland e Gross c. Switzerland). Con riferimento alla sospensione dei trattamenti vitali, la Corte ha ritenuto compatibile con la Convenzione l’eutanasia passiva prevista dalla legge e fondata su adeguate procedure (caso Lambert c. France). La giurisprudenza mostra un approccio prudente e deferente verso gli Stati, fondato sull’assenza di consenso europeo e sul conseguente ampio margine di apprezzamento. Il dibattito giuridico e filosofico ha messo in discussione l’idea di un assoluto divieto di scegliere la propria morte. L’attenzione si è spostata dalla sola tutela della vita alla qualità del fine vita, valorizzando dignità e autonomia personale, soprattutto in presenza di sofferenze insopportabili. La Corte EDU, pur riaffermando il diritto alla vita (come nel caso Lambert), riconosce la necessità di bilanciarlo con le scelte individuali. L’assenza di un consenso europeo, dovuta a diverse tradizioni culturali e giuridiche, rende il tema complesso e affida agli Stati ampio margine di apprezzamento, in un diritto in continua evoluzione volto a conciliare autodeterminazione ed etica fondamentale.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/104595