Con il presente elaborato si vuole porre al centro della trattazione l’aspetto evolutivo dell’associazione mafiosa ex articolo 416-bis del Codice penale, il quale è stato istituito a seguito di un complesso iter normativo culminato con la Legge n. 646 del 1982. Tale normativa risulta tuttora uno strumento di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso. A seguito del consolidato orientamento secondo cui l’associazione di stampo mafioso sia uno sviluppo dell’organizzazione a delinquere semplice, appare pacifico come la progressività abbia modificato alcuni degli elementi costitutivi della fattispecie mafiosa, come ad esempio i beni giuridici e la condotta partecipativa. Infatti, appare congeniale ammettere nel novero degli interessi protetti dalla normativa, oltre ai beni giuridici tradizionali, anche l’ordine economico, il buon andamento ed l’imparzialità della Pubblica Amministrazione e, inoltre, l’assetto democratico. In merito al secondo comma dell’articolo in esame, appare doveroso porre l’attenzione sulla condotta partecipativa, la quale è stata soggetta a dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, ove fulcro della discussione risultava essere la concezione di partecipazione. La risoluzione si è avuta conferendo all’apporto partecipativo stabilità, permanenza e dinamicità. Il metodo mafioso risulta essere il quid pluris dell’associazione di tipo mafioso e viene concepito come risultante di tre diverse componenti: intimidazione, assoggettamento e omertà. Vieppiù, lo sviluppo mafioso ha portato un’evoluzione del concorso esterno, ex articolo 110 del Codice penale. In tale ambito, una prima problematica risiede sull’individuazione della figura del concorrente esterno che collabora in ambito mafioso, risultando particolarmente complessa in presenza di soggetti che operano nella c.d. zona grigia. In aggiunta, la seconda tematica è relativa alla punibilità della condotta concorsuale. A seguito di un ampio dibattito giurisprudenziale, confermato dall’emanazione delle sentenze Demitry, Mannino, Carnevale e Mannino-bis, è pacifico come la perseguibilità della condotta concorsuale sia subordinata allo svolgimento di un contributo effettivo, conscio, volontario e preciso; tale da conseguire un rafforzamento ovvero una conservazione dell’associazione criminale. da ciò, il contributo del terzo deve portare un vantaggio alla consorteria. In tale circostanza, risulta necessario richiamare la sentenza Contrada v. Italia, ove la Corte di Strasburgo, esaltando il principio di prevedibilità e legalità, ha escluso la punibilità di reati che al tempo della commissione non risultavano essere considerati illeciti. L’evoluzione del fenomeno mafioso ha portato alla creazione di mafie diverse da quelle tradizionali, chiamate “nuove mafie”, nella quale rientrano le organizzazioni mafiose delocalizzate, autoctone e straniere. Di qui, l’istituirsi della problematica relativa all’operatività dell’articolo 416-bis del Codice penale in relazione alle mafie storiche ovvero nuove. Appare congeniale, ammettere la punibilità delle mafie tradizionali in ordine alla loro notorietà mafiosa. Tuttavia, nell’ambito delle nuove mafie appare doveroso ricorrere ad una diversificazione. In presenza di mafia delocalizzata è opportuno il collegamento funzionale e organico con la casa-madre ovvero il compimento di apporti concreti. Altresì, la punibilità delle organizzazioni mafiose autoctone è subordinata al consolidamento di una forza intimidatoria nell’area territoriale ove operano, in quanto non dotate di un legame con la consorteria tradizionale. Da ultimo, la perseguibilità delle mafie straniere è ammessa solamente quando vi è una reale manifestazione dell’agere mafioso nel territorio nazionale.
L'associazione di tipo mafioso: caratteri ed evoluzione.
ZANETTI, SOFIA
2025/2026
Abstract
Con il presente elaborato si vuole porre al centro della trattazione l’aspetto evolutivo dell’associazione mafiosa ex articolo 416-bis del Codice penale, il quale è stato istituito a seguito di un complesso iter normativo culminato con la Legge n. 646 del 1982. Tale normativa risulta tuttora uno strumento di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso. A seguito del consolidato orientamento secondo cui l’associazione di stampo mafioso sia uno sviluppo dell’organizzazione a delinquere semplice, appare pacifico come la progressività abbia modificato alcuni degli elementi costitutivi della fattispecie mafiosa, come ad esempio i beni giuridici e la condotta partecipativa. Infatti, appare congeniale ammettere nel novero degli interessi protetti dalla normativa, oltre ai beni giuridici tradizionali, anche l’ordine economico, il buon andamento ed l’imparzialità della Pubblica Amministrazione e, inoltre, l’assetto democratico. In merito al secondo comma dell’articolo in esame, appare doveroso porre l’attenzione sulla condotta partecipativa, la quale è stata soggetta a dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, ove fulcro della discussione risultava essere la concezione di partecipazione. La risoluzione si è avuta conferendo all’apporto partecipativo stabilità, permanenza e dinamicità. Il metodo mafioso risulta essere il quid pluris dell’associazione di tipo mafioso e viene concepito come risultante di tre diverse componenti: intimidazione, assoggettamento e omertà. Vieppiù, lo sviluppo mafioso ha portato un’evoluzione del concorso esterno, ex articolo 110 del Codice penale. In tale ambito, una prima problematica risiede sull’individuazione della figura del concorrente esterno che collabora in ambito mafioso, risultando particolarmente complessa in presenza di soggetti che operano nella c.d. zona grigia. In aggiunta, la seconda tematica è relativa alla punibilità della condotta concorsuale. A seguito di un ampio dibattito giurisprudenziale, confermato dall’emanazione delle sentenze Demitry, Mannino, Carnevale e Mannino-bis, è pacifico come la perseguibilità della condotta concorsuale sia subordinata allo svolgimento di un contributo effettivo, conscio, volontario e preciso; tale da conseguire un rafforzamento ovvero una conservazione dell’associazione criminale. da ciò, il contributo del terzo deve portare un vantaggio alla consorteria. In tale circostanza, risulta necessario richiamare la sentenza Contrada v. Italia, ove la Corte di Strasburgo, esaltando il principio di prevedibilità e legalità, ha escluso la punibilità di reati che al tempo della commissione non risultavano essere considerati illeciti. L’evoluzione del fenomeno mafioso ha portato alla creazione di mafie diverse da quelle tradizionali, chiamate “nuove mafie”, nella quale rientrano le organizzazioni mafiose delocalizzate, autoctone e straniere. Di qui, l’istituirsi della problematica relativa all’operatività dell’articolo 416-bis del Codice penale in relazione alle mafie storiche ovvero nuove. Appare congeniale, ammettere la punibilità delle mafie tradizionali in ordine alla loro notorietà mafiosa. Tuttavia, nell’ambito delle nuove mafie appare doveroso ricorrere ad una diversificazione. In presenza di mafia delocalizzata è opportuno il collegamento funzionale e organico con la casa-madre ovvero il compimento di apporti concreti. Altresì, la punibilità delle organizzazioni mafiose autoctone è subordinata al consolidamento di una forza intimidatoria nell’area territoriale ove operano, in quanto non dotate di un legame con la consorteria tradizionale. Da ultimo, la perseguibilità delle mafie straniere è ammessa solamente quando vi è una reale manifestazione dell’agere mafioso nel territorio nazionale.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/105612