Il presente elaborato, composto di tre capitoli, tratta principalmente due temi: l'evoluzione del procedimento monitorio nell'ordinamento italiano e la resistenza dei principi nazionali di fronte alla sempre maggiore importanza assunta dal diritto dell'unione europea. Nel primo capitolo, dopo aver evidenziato la distinzione del procedimento monitorio, come delineato nella sua più risalente struttura, dal processus executivus, si analizza la sua evoluzione a partire dall'art. 379 c.p.c 1865, sino alla disciplina delineata agli artt. 633 ss c.p.c. Viene, poi, data rilevanza ad un dibattito che da anni assume un ruolo rilevante nello studio del diritto processuale civile, ovvero la natura dell'eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Nel secondo capitolo viene in rilievo il decreto ingiuntivo non opposto, ovvero "stabilizzatosi" in quanto non assoggettato ad opposizione del debitore ex artt. 645 o 650 c.p.c. Infatti, se da un lato la giurisprudenza è pressochè unanime nel riconoscere al decreto "definitivo" la forza di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c; dall'altro, parte della dottrina, facendo leva tanto sulla struttura del procedimento monitorio quanto sul tenore testuale dell'art. 2909 c.c, gli attribuisce un'autorità mitigata. È in questo contesto che viene in rilievo la formula Redentiana di "preclusione pro iudicato" finalizzata a limitare l'incontestabilità al solo credito riconosciuto nel decreto ma non anche alla validità del contratto con esso azionato. Nel terzo capitolo si da rilevanza alla figura del consumatore. Questo, identificabile in colui che compie operazioni economiche per finalità estranee alla propria attività lavorativa, ha maturato un costante incremento di tutela tanto da parte dell'ordinamento nazionale che europeo. Massima rilevanza assume la Dir. 93/13/CEE che, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, viene invocata anche nella Sent. CGUE cd. Banco di Desio. Questa, nel dichiarare l'incompatibilità con il diritto europeo di una disciplina nazionale che preclude al giudice dell'esecuzione di rilevare, anche per la prima volta in quella sede, la vessatorietà delle clausole del contratto azionato, ha reso necessario un ripensamento degli obblighi del giudice del monitorio prima di poter procedere con l'emissione del decreto ingiuntivo. Il clima di incertezza giuridica nazionale era tale da sfociare, dopo più richieste di emissione di un principio di diritto ex art. 363, comma 3 c.p.c, nella Sent. Cass. civ. S.U. 6 aprile 2023, n. 9479 che, nel tentativo di conformare l'ordinamento nazionale ai crescenti standard di tutela consumeristica europei, consente una moderna riflessione sulla forza del decreto ingiuntivo non opposto.
L'efficacia dei provvedimenti monitori tra legislazione nazionale e principi dell'Unione europea.
BARICHELLO, NICOLE
2025/2026
Abstract
Il presente elaborato, composto di tre capitoli, tratta principalmente due temi: l'evoluzione del procedimento monitorio nell'ordinamento italiano e la resistenza dei principi nazionali di fronte alla sempre maggiore importanza assunta dal diritto dell'unione europea. Nel primo capitolo, dopo aver evidenziato la distinzione del procedimento monitorio, come delineato nella sua più risalente struttura, dal processus executivus, si analizza la sua evoluzione a partire dall'art. 379 c.p.c 1865, sino alla disciplina delineata agli artt. 633 ss c.p.c. Viene, poi, data rilevanza ad un dibattito che da anni assume un ruolo rilevante nello studio del diritto processuale civile, ovvero la natura dell'eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Nel secondo capitolo viene in rilievo il decreto ingiuntivo non opposto, ovvero "stabilizzatosi" in quanto non assoggettato ad opposizione del debitore ex artt. 645 o 650 c.p.c. Infatti, se da un lato la giurisprudenza è pressochè unanime nel riconoscere al decreto "definitivo" la forza di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c; dall'altro, parte della dottrina, facendo leva tanto sulla struttura del procedimento monitorio quanto sul tenore testuale dell'art. 2909 c.c, gli attribuisce un'autorità mitigata. È in questo contesto che viene in rilievo la formula Redentiana di "preclusione pro iudicato" finalizzata a limitare l'incontestabilità al solo credito riconosciuto nel decreto ma non anche alla validità del contratto con esso azionato. Nel terzo capitolo si da rilevanza alla figura del consumatore. Questo, identificabile in colui che compie operazioni economiche per finalità estranee alla propria attività lavorativa, ha maturato un costante incremento di tutela tanto da parte dell'ordinamento nazionale che europeo. Massima rilevanza assume la Dir. 93/13/CEE che, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, viene invocata anche nella Sent. CGUE cd. Banco di Desio. Questa, nel dichiarare l'incompatibilità con il diritto europeo di una disciplina nazionale che preclude al giudice dell'esecuzione di rilevare, anche per la prima volta in quella sede, la vessatorietà delle clausole del contratto azionato, ha reso necessario un ripensamento degli obblighi del giudice del monitorio prima di poter procedere con l'emissione del decreto ingiuntivo. Il clima di incertezza giuridica nazionale era tale da sfociare, dopo più richieste di emissione di un principio di diritto ex art. 363, comma 3 c.p.c, nella Sent. Cass. civ. S.U. 6 aprile 2023, n. 9479 che, nel tentativo di conformare l'ordinamento nazionale ai crescenti standard di tutela consumeristica europei, consente una moderna riflessione sulla forza del decreto ingiuntivo non opposto.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/106510