Il presente lavoro di tesi prende in esame la compatibilità fra il divieto di patto leonino, contenuto all’art. 2265 c.c., e forme di finanziamento tramite l’acquisizione di partecipazioni sociali. In particolare, si porrà il problema della validità dell’opzione di vendita (c.d. opzione put) a prezzo fisso attribuita tramite patto parasociale al socio finanziatore, consentendogli di uscire dall’investimento e al contempo di scaricare la perdita di valore della partecipazione su uno o piú altri soci. Per affrontarla analiticamente, sarà necessario partire dalle radici dell’art. 2265 c.c. e da come questo è stato interpretato nel corso degli anni (Capitolo 1). Si procederà poi a tentare di risolvere due fondamentali quesiti preliminari sull’estensione applicativa dell’art. 2265 c.c.: A) ricomprende anche le società di capitali (Capitolo 2)? B) ricomprende anche i patti parasociali (Capitolo 3)? In entrambi i casi, una risposta negativa porterebbe direttamente ad affermare la validità della fattispecie, senza necessità di indagini ulteriori. Tuttavia, come si vedrà, per il quesito A) la risposta è quasi univocamente positiva, mentre per il B), pur essendovi assai meno certezza, la tendenza è comunque verso una qualche forma di applicabilità. Resta allora da capire a che condizioni un caso concreto ricada nel divieto. Seguendo il linguaggio della Cassazione, si distinguerà tra la struttura (Capitolo 4) e la funzione (Capitolo 5) dell’accordo, ossia rispettivamente la presenza di un’«esclusione assoluta e costante» (necessaria per l’invalidità?) e di un «interesse meritevole di tutela» (sufficiente per la validità?). Infine, dopo un breve excursus dedicato ad altri ordinamenti (Capitolo 6) – sia in cui il divieto di patto leonino è storicamente presente, come la Francia, che non, come gli Stati Uniti – si procederà a trarre le fila del discorso, indicando le possibili vie di sviluppo futuro per uscire dall’impasse in cui sembrano essersi incagliate dottrina e giurisprudenza.

Finanziamento partecipativo e patto leonino

TOFFOLI, PIETRO
2025/2026

Abstract

Il presente lavoro di tesi prende in esame la compatibilità fra il divieto di patto leonino, contenuto all’art. 2265 c.c., e forme di finanziamento tramite l’acquisizione di partecipazioni sociali. In particolare, si porrà il problema della validità dell’opzione di vendita (c.d. opzione put) a prezzo fisso attribuita tramite patto parasociale al socio finanziatore, consentendogli di uscire dall’investimento e al contempo di scaricare la perdita di valore della partecipazione su uno o piú altri soci. Per affrontarla analiticamente, sarà necessario partire dalle radici dell’art. 2265 c.c. e da come questo è stato interpretato nel corso degli anni (Capitolo 1). Si procederà poi a tentare di risolvere due fondamentali quesiti preliminari sull’estensione applicativa dell’art. 2265 c.c.: A) ricomprende anche le società di capitali (Capitolo 2)? B) ricomprende anche i patti parasociali (Capitolo 3)? In entrambi i casi, una risposta negativa porterebbe direttamente ad affermare la validità della fattispecie, senza necessità di indagini ulteriori. Tuttavia, come si vedrà, per il quesito A) la risposta è quasi univocamente positiva, mentre per il B), pur essendovi assai meno certezza, la tendenza è comunque verso una qualche forma di applicabilità. Resta allora da capire a che condizioni un caso concreto ricada nel divieto. Seguendo il linguaggio della Cassazione, si distinguerà tra la struttura (Capitolo 4) e la funzione (Capitolo 5) dell’accordo, ossia rispettivamente la presenza di un’«esclusione assoluta e costante» (necessaria per l’invalidità?) e di un «interesse meritevole di tutela» (sufficiente per la validità?). Infine, dopo un breve excursus dedicato ad altri ordinamenti (Capitolo 6) – sia in cui il divieto di patto leonino è storicamente presente, come la Francia, che non, come gli Stati Uniti – si procederà a trarre le fila del discorso, indicando le possibili vie di sviluppo futuro per uscire dall’impasse in cui sembrano essersi incagliate dottrina e giurisprudenza.
2025
Equity financing and the leonine agreement
Art. 2265 c.c.
Patto leonino
Opzione put
Socio finanziatore
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12608/109981