Il presente lavoro analizza l’evoluzione della “doppia pregiudiziale” a seguito della proclamazione della Carta di Nizza e della svolta dalla sentenza n. 269 del 2017. Si parte dall’esame della storica sentenza Granital (n. 170/1984), i cui criteri hanno governato i rapporti tra l’ordinamento italiano e quello europeo per trent’anni. Tale assetto è stato innovato con la sentenza n. 269 del 2017, ridefinita in dottrina come “protocollo 269”, che ha affermato la priorità cronologica del sindacato accentrato di legittimità rispetto al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, dividendo la dottrina tra sostenitori della svolta e critici. Successivamente, con il ciclo di pronunce del 2019, la Consulta ha operato sia degli ampliamenti, estendendo il sindacato anche al diritto derivato dell’Unione Europea, sia dei temperamenti, prevedendo che spetta al giudice decidere l’ordine dei rimedi da applicare. La sentenza n. 67 del 2022 è emblematica, riaffermando l’obbligo di disapplicazione del giudice comune, sembra che la Corte stia riprendendo il vecchio orientamento. Al contrario, con la successiva sentenza n. 181 del 2024, viene introdotto il “tono costituzionale” per attrarre al sindacato della Consulta anche le norme europee self executing non appartenenti alla Carta di Nizza, ma coinvolgenti interessi o principi di rilievo costituzionale. Nella sentenza n. 71 del 2026, la Consulta parla di un “unico blocco di costituzionalità”, in cui le disposizioni della Costituzione si integrano con quelle dell’Unione. In conclusione, l’elaborato vuole evidenziare come il cammino della giurisprudenza costituzionale sia volto, da una parte, a valorizzare la tradizione costituzionale, dall’altra, a dialogare costruttivamente con la Corte di Giustizia per permettere una miglior tutela dei diritti fondamentali.
La cosiddetta doppia pregiudizialità nel sistema delle garanzie dei diritti
TOSATO, ELISA
2025/2026
Abstract
Il presente lavoro analizza l’evoluzione della “doppia pregiudiziale” a seguito della proclamazione della Carta di Nizza e della svolta dalla sentenza n. 269 del 2017. Si parte dall’esame della storica sentenza Granital (n. 170/1984), i cui criteri hanno governato i rapporti tra l’ordinamento italiano e quello europeo per trent’anni. Tale assetto è stato innovato con la sentenza n. 269 del 2017, ridefinita in dottrina come “protocollo 269”, che ha affermato la priorità cronologica del sindacato accentrato di legittimità rispetto al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, dividendo la dottrina tra sostenitori della svolta e critici. Successivamente, con il ciclo di pronunce del 2019, la Consulta ha operato sia degli ampliamenti, estendendo il sindacato anche al diritto derivato dell’Unione Europea, sia dei temperamenti, prevedendo che spetta al giudice decidere l’ordine dei rimedi da applicare. La sentenza n. 67 del 2022 è emblematica, riaffermando l’obbligo di disapplicazione del giudice comune, sembra che la Corte stia riprendendo il vecchio orientamento. Al contrario, con la successiva sentenza n. 181 del 2024, viene introdotto il “tono costituzionale” per attrarre al sindacato della Consulta anche le norme europee self executing non appartenenti alla Carta di Nizza, ma coinvolgenti interessi o principi di rilievo costituzionale. Nella sentenza n. 71 del 2026, la Consulta parla di un “unico blocco di costituzionalità”, in cui le disposizioni della Costituzione si integrano con quelle dell’Unione. In conclusione, l’elaborato vuole evidenziare come il cammino della giurisprudenza costituzionale sia volto, da una parte, a valorizzare la tradizione costituzionale, dall’altra, a dialogare costruttivamente con la Corte di Giustizia per permettere una miglior tutela dei diritti fondamentali.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/116062