Il presente elaborato mira ad analizzare l’impatto internazionale del diritto all’oblio nell’era della memoria eterna, realtà caratterizzata dall’immagazzinamento e dall’archiviazione digitale illimitata di dati personali nonché dall’immediata e globalizzata accessibilità degli stessi. Di fronte a suddette criticità legate alla partecipazione sociale del singolo nell’era della comunicazione e dell’informazione digitale, il diritto ad essere dimenticato assume una centralità dirompente derivante dalla capacità dello stesso di garantire il rispetto dell’identità dinamica di ogni individuo, impedendo che gli effetti negativi di una situazione perdurino nel tempo indeterminatamente. Soffermandosi sull’impatto internazionale del diritto in esame, risulta indispensabile richiamare la nota pronuncia «Google Spain» della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha riconosciuto la deindicizzazione come una delle molteplici modalità applicative del diritto all’oblio. Tale diritto, inteso in senso lato come diritto all’identità dinamica, identità cioè sempre conforme alla realtà, può ottenersi anche mediante l’aggiornamento, la cancellazione, la contestualizzazione, l’anonimizzazione, l’integrazione e la limitazione al trattamento dei dati personali, a testimonianza dell’inesistenza di un unico rimedio a tutela del suddetto e della continua ricerca di fornire un quadro unitario ad una materia magmatica e tuttora in evoluzione. Negli anni la Corte di Giustizia europea, consapevole della necessità di effettuare la deindicizzazione in tutte le versioni del motore di ricerca al fine di garantire un globale diritto all’oblio, ha tuttavia affermato che, a causa delle differenze culturali, economiche, politiche, sociali e giuridiche tra gli Stati, il gestore del motore di ricerca è tenuto ad effettuare suddetta misura solamente sui domini riferibili agli Stati europei. Tale decisione, definibile cauta e per certi versi anacronistica, risente della concezione sacrale e inviolabile della libertà di espressione presente nella realtà statunitense, in cui il diritto di cronaca appare, ad una prima e superficiale analisi, ineliminabile alla luce del Primo Emendamento della Carta costituzionale. L’assenza di barriere temporali e spaziali tipiche della realtà globalizzata ha infatti implementato la diffusione ed il bisogno del diritto all’oblio anche nell’opinione pubblica americana, con conseguente iniziale riconoscimento dello stesso a testimonianza della possibile, e dunque non irraggiungibile, convergenza internazionale sul tema. A conferma di questa, va rilevato che anche nei Paesi dell’America Latina si è diffuso il bisogno di riconoscere il diritto ad essere dimenticato, determinando tuttavia contrastanti pronunce giurisprudenziali e conquiste legislative nella paura diffusa che tale diritto possa divenire un mezzo per implementare alti livelli di corruzione e di impunità a discapito del ruolo rivestito dalla memoria storica. Appurato l’intreccio tra innovazione tecnologica e mutamento sociale a livello internazionale, nella realtà digitale mutevole e ricca, e come tale sfuggente agli schemi rigidi delle tradizionali categorie, il diritto all’oblio deve interfacciarsi e convivere con il cambiamento. L’instaurazione di un dialogo tra giuristi, tecnologi, sociologi ed economisti, volto alla ricerca di nuovi linguaggi e metodologie, nonché una maggiore collaborazione a livello internazionale potrà far godere al diritto stesso un’effettività riconosciuta idonea a garantire il fluire del tempo nell’era della memoria eterna.

Il diritto all'oblio nell'era della memoria eterna: riconoscimento ed esperienze comparate

BARZON, ELENA
2021/2022

Abstract

Il presente elaborato mira ad analizzare l’impatto internazionale del diritto all’oblio nell’era della memoria eterna, realtà caratterizzata dall’immagazzinamento e dall’archiviazione digitale illimitata di dati personali nonché dall’immediata e globalizzata accessibilità degli stessi. Di fronte a suddette criticità legate alla partecipazione sociale del singolo nell’era della comunicazione e dell’informazione digitale, il diritto ad essere dimenticato assume una centralità dirompente derivante dalla capacità dello stesso di garantire il rispetto dell’identità dinamica di ogni individuo, impedendo che gli effetti negativi di una situazione perdurino nel tempo indeterminatamente. Soffermandosi sull’impatto internazionale del diritto in esame, risulta indispensabile richiamare la nota pronuncia «Google Spain» della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha riconosciuto la deindicizzazione come una delle molteplici modalità applicative del diritto all’oblio. Tale diritto, inteso in senso lato come diritto all’identità dinamica, identità cioè sempre conforme alla realtà, può ottenersi anche mediante l’aggiornamento, la cancellazione, la contestualizzazione, l’anonimizzazione, l’integrazione e la limitazione al trattamento dei dati personali, a testimonianza dell’inesistenza di un unico rimedio a tutela del suddetto e della continua ricerca di fornire un quadro unitario ad una materia magmatica e tuttora in evoluzione. Negli anni la Corte di Giustizia europea, consapevole della necessità di effettuare la deindicizzazione in tutte le versioni del motore di ricerca al fine di garantire un globale diritto all’oblio, ha tuttavia affermato che, a causa delle differenze culturali, economiche, politiche, sociali e giuridiche tra gli Stati, il gestore del motore di ricerca è tenuto ad effettuare suddetta misura solamente sui domini riferibili agli Stati europei. Tale decisione, definibile cauta e per certi versi anacronistica, risente della concezione sacrale e inviolabile della libertà di espressione presente nella realtà statunitense, in cui il diritto di cronaca appare, ad una prima e superficiale analisi, ineliminabile alla luce del Primo Emendamento della Carta costituzionale. L’assenza di barriere temporali e spaziali tipiche della realtà globalizzata ha infatti implementato la diffusione ed il bisogno del diritto all’oblio anche nell’opinione pubblica americana, con conseguente iniziale riconoscimento dello stesso a testimonianza della possibile, e dunque non irraggiungibile, convergenza internazionale sul tema. A conferma di questa, va rilevato che anche nei Paesi dell’America Latina si è diffuso il bisogno di riconoscere il diritto ad essere dimenticato, determinando tuttavia contrastanti pronunce giurisprudenziali e conquiste legislative nella paura diffusa che tale diritto possa divenire un mezzo per implementare alti livelli di corruzione e di impunità a discapito del ruolo rivestito dalla memoria storica. Appurato l’intreccio tra innovazione tecnologica e mutamento sociale a livello internazionale, nella realtà digitale mutevole e ricca, e come tale sfuggente agli schemi rigidi delle tradizionali categorie, il diritto all’oblio deve interfacciarsi e convivere con il cambiamento. L’instaurazione di un dialogo tra giuristi, tecnologi, sociologi ed economisti, volto alla ricerca di nuovi linguaggi e metodologie, nonché una maggiore collaborazione a livello internazionale potrà far godere al diritto stesso un’effettività riconosciuta idonea a garantire il fluire del tempo nell’era della memoria eterna.
2021
The right to be forgotten in the age of eternal memory: recognition and comparative experiences
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12608/11821