I gruppi di società sono una struttura organizzativa molto diffusa nelle imprese di medie-grandi dimensioni, in quanto permettono di fruttare appieno i caratteri più apprezzati dei modelli societari capitalistici. Nell'attuale disciplina civilistica, tuttavia, manca una definizione normativa di questo fenomeno; il legislatore, infatti, ha aperto il capo IX al Titolo V del Libro V del Codice Civile, rubricato “Direzione e Coordinamento di Società”, con una norma dedicata alla responsabilità dell'ente posto al vertice del gruppo. L’obiettivo di questo elaborato è, dunque, esaminare le problematiche che sono emerse dal regime di responsabilità della società o ente capogruppo, come la possibilità di imputare la responsabilità alla holding persona fisica e il delicato bilanciamento tra interesse di gruppo e l'interesse delle singole società. Il lavoro si suddivide in 3 capitoli, il primo dei quali si concentra sull’analisi del primo comma dell’art. 2497 c.c., partendo dallo scenario ante riforma per capire al meglio quali esigenze hanno spinto il legislatore ad intervenire. Verrà poi affrontata la disciplina della responsabilità diretta della holding, i presupposti, la legittimazione, la natura contrattuale o aquiliana, l’onere della prova, facendo anche un collegamento con il comma 3 che prevede la previa escussione della società eterodiretta. Inoltre, si rifletterà sulla natura di tale responsabilità e si cercherà di capire se si tratti di una disciplina che va ad integrare quella preesistente o che opera in deroga a quest’ultima. Nel secondo capitolo si verifica la possibilità di imputare la responsabilità da direzione e coordinamento all’holding persona fisica, confrontando i vari orientamenti proposti dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Su questo tema si esamineranno le principali ricostruzioni dottrinali, in particolare quella che vede nella responsabilità sussidiaria prevista dal comma 2 dell’art. 2497 c.c. la base giuridica della responsabilità della persona fisica. In aggiunta, si metteranno a confronto le argomentazioni di chi tende ad escludere l’ammissibilità della holding personale, in quanto andrebbe a favorire quei fenomeni di abuso della personalità giuridica, e dei sostenitori della tesi opposta, che mirano a superare il dato letterale che menziona solamente gli enti e le società. Nel terzo ed ultimo capitolo si tratterà della responsabilità sussidiaria e solidale introdotta dal comma 2 dell’art 2497 c.c. riguardante i soggetti che abbiano concorso al fatto lesivo o ne abbiano tratto beneficio. Verrà quindi analizzata la possibile estensione della responsabilità a soggetti terzi, agli amministratori della holding e/o della controllata. Verranno quindi presi in esame i presupposti ed i limiti entro i quali si può dare attuazione esterna alla responsabilità da direzione e coordinamento.

L' azione di responsabilità nella disciplina dell'attività di direzione e coordinamento

BORTOLETTO, ELEONORA
2021/2022

Abstract

I gruppi di società sono una struttura organizzativa molto diffusa nelle imprese di medie-grandi dimensioni, in quanto permettono di fruttare appieno i caratteri più apprezzati dei modelli societari capitalistici. Nell'attuale disciplina civilistica, tuttavia, manca una definizione normativa di questo fenomeno; il legislatore, infatti, ha aperto il capo IX al Titolo V del Libro V del Codice Civile, rubricato “Direzione e Coordinamento di Società”, con una norma dedicata alla responsabilità dell'ente posto al vertice del gruppo. L’obiettivo di questo elaborato è, dunque, esaminare le problematiche che sono emerse dal regime di responsabilità della società o ente capogruppo, come la possibilità di imputare la responsabilità alla holding persona fisica e il delicato bilanciamento tra interesse di gruppo e l'interesse delle singole società. Il lavoro si suddivide in 3 capitoli, il primo dei quali si concentra sull’analisi del primo comma dell’art. 2497 c.c., partendo dallo scenario ante riforma per capire al meglio quali esigenze hanno spinto il legislatore ad intervenire. Verrà poi affrontata la disciplina della responsabilità diretta della holding, i presupposti, la legittimazione, la natura contrattuale o aquiliana, l’onere della prova, facendo anche un collegamento con il comma 3 che prevede la previa escussione della società eterodiretta. Inoltre, si rifletterà sulla natura di tale responsabilità e si cercherà di capire se si tratti di una disciplina che va ad integrare quella preesistente o che opera in deroga a quest’ultima. Nel secondo capitolo si verifica la possibilità di imputare la responsabilità da direzione e coordinamento all’holding persona fisica, confrontando i vari orientamenti proposti dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Su questo tema si esamineranno le principali ricostruzioni dottrinali, in particolare quella che vede nella responsabilità sussidiaria prevista dal comma 2 dell’art. 2497 c.c. la base giuridica della responsabilità della persona fisica. In aggiunta, si metteranno a confronto le argomentazioni di chi tende ad escludere l’ammissibilità della holding personale, in quanto andrebbe a favorire quei fenomeni di abuso della personalità giuridica, e dei sostenitori della tesi opposta, che mirano a superare il dato letterale che menziona solamente gli enti e le società. Nel terzo ed ultimo capitolo si tratterà della responsabilità sussidiaria e solidale introdotta dal comma 2 dell’art 2497 c.c. riguardante i soggetti che abbiano concorso al fatto lesivo o ne abbiano tratto beneficio. Verrà quindi analizzata la possibile estensione della responsabilità a soggetti terzi, agli amministratori della holding e/o della controllata. Verranno quindi presi in esame i presupposti ed i limiti entro i quali si può dare attuazione esterna alla responsabilità da direzione e coordinamento.
2021
Liabilities in a group of companies
Responsabilità
Gruppi
Società
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12608/29354