L’esecuzione forzata è l’attività giurisdizionale cui ricorre il creditore quando il debitore non adempie spontaneamente al suo obbligo: essa è un mezzo attraverso il quale si attuano i diritti portati dal titolo esecutivo ex art. 414 c.p.c. Il processo esecutivo può assumere diverse forme che, in base alla tipologia diritto che si vuole attuare esecutivamente, si distinguono in esecuzione per espropriazione ed esecuzione in forma specifica.
Rito del lavoro e opposizioni esecutive (art. 618 bis c.p.c.)
RISI, ROSSELLA
2021/2022
Abstract
L’esecuzione forzata è l’attività giurisdizionale cui ricorre il creditore quando il debitore non adempie spontaneamente al suo obbligo: essa è un mezzo attraverso il quale si attuano i diritti portati dal titolo esecutivo ex art. 414 c.p.c. Il processo esecutivo può assumere diverse forme che, in base alla tipologia diritto che si vuole attuare esecutivamente, si distinguono in esecuzione per espropriazione ed esecuzione in forma specifica.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/30675