L’esecuzione forzata è l’attività giurisdizionale cui ricorre il creditore quando il debitore non adempie spontaneamente al suo obbligo: essa è un mezzo attraverso il quale si attuano i diritti portati dal titolo esecutivo ex art. 414 c.p.c. Il processo esecutivo può assumere diverse forme che, in base alla tipologia diritto che si vuole attuare esecutivamente, si distinguono in esecuzione per espropriazione ed esecuzione in forma specifica.

Rito del lavoro e opposizioni esecutive (art. 618 bis c.p.c.)

RISI, ROSSELLA
2021/2022

Abstract

L’esecuzione forzata è l’attività giurisdizionale cui ricorre il creditore quando il debitore non adempie spontaneamente al suo obbligo: essa è un mezzo attraverso il quale si attuano i diritti portati dal titolo esecutivo ex art. 414 c.p.c. Il processo esecutivo può assumere diverse forme che, in base alla tipologia diritto che si vuole attuare esecutivamente, si distinguono in esecuzione per espropriazione ed esecuzione in forma specifica.
2021
Oppositions against enforcement in labour disputes (art. 618 bis Code of Civil procedure)
Opposizioni
Esecuzione
Rito
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12608/30675