L'indagine proposta si propone di partire analizzando il potere normativo del senato romano dalla fine della repubblica fino agli inizi del principato augusteo. In questo periodo, si nota come l'attività legislativa posta in essere dai concili plebei inizia gradualmente a calare e come già dagli inizi del principato si può convenire sul fatto che tutti gli strumenti normativi atti alla produzione del diritto fossero praticamente interscambiabili. Editto, leggi e senato consulti erano atti a produrre il diritto, non si distinguevano più sotto un profilo di effettiva efficacia e vincolatività ma per il diverso organo proponente. Questa conclusione giunge solo alla fine di un lungo dibattito dottrinale che ha interessato gli autori moderni sul significato di normativo e legislativo. Si è giunti a dire che il senato dovesse essere visto come organo dai soli poteri normativi, non come organo a carattere legislativo, che poteva emettere provvedimenti che, dagli esordi del principato, potessero essere considerati della stessa forza e portata della legge pubblica. Questa problematica sulle fonti di produzione del diritto si scorge molto forte nella disciplina del Sc. Silaniano, una disposizione senatoria di età augustea. In particolare, si mostra come la dialettica editto/senato consulto fosse molto forte in due prescrizioni principali, il divieto di apertura delle tavole testamentarie prima di aver proceduto alla quaestio nei confronti degli schiavi presenti al momento di morte violenta del padrone e l'attribuzione del premio di libertà a chi avesse denunciato l'uccisione del padrone. Da qui, il discorso si collega alla problematica degli accusatori, dei correi dissociati e dei delatori come collaboratori di giustizia che, incoraggiati dai premi che potevano ottenere grazie al lavoro svolto, si proponevano nel ruolo di spie per riportare indizi e testimonianze di ogni genere riguardo ai principali crimini commessi a Roma. Solo con l'avvento di Costantino ci sarà una riorganizzazione complessiva della materia della pubblica accusa mediante l'edictum de accusationibus che porrà un freno alla pratica di libera accusa ai danni di innocenti senza fondamento e senza prove certe.

Profili storici e aspetti applicativi del 'senatusconsultum Silanianum'

ROMANO, CHIARA
2021/2022

Abstract

L'indagine proposta si propone di partire analizzando il potere normativo del senato romano dalla fine della repubblica fino agli inizi del principato augusteo. In questo periodo, si nota come l'attività legislativa posta in essere dai concili plebei inizia gradualmente a calare e come già dagli inizi del principato si può convenire sul fatto che tutti gli strumenti normativi atti alla produzione del diritto fossero praticamente interscambiabili. Editto, leggi e senato consulti erano atti a produrre il diritto, non si distinguevano più sotto un profilo di effettiva efficacia e vincolatività ma per il diverso organo proponente. Questa conclusione giunge solo alla fine di un lungo dibattito dottrinale che ha interessato gli autori moderni sul significato di normativo e legislativo. Si è giunti a dire che il senato dovesse essere visto come organo dai soli poteri normativi, non come organo a carattere legislativo, che poteva emettere provvedimenti che, dagli esordi del principato, potessero essere considerati della stessa forza e portata della legge pubblica. Questa problematica sulle fonti di produzione del diritto si scorge molto forte nella disciplina del Sc. Silaniano, una disposizione senatoria di età augustea. In particolare, si mostra come la dialettica editto/senato consulto fosse molto forte in due prescrizioni principali, il divieto di apertura delle tavole testamentarie prima di aver proceduto alla quaestio nei confronti degli schiavi presenti al momento di morte violenta del padrone e l'attribuzione del premio di libertà a chi avesse denunciato l'uccisione del padrone. Da qui, il discorso si collega alla problematica degli accusatori, dei correi dissociati e dei delatori come collaboratori di giustizia che, incoraggiati dai premi che potevano ottenere grazie al lavoro svolto, si proponevano nel ruolo di spie per riportare indizi e testimonianze di ogni genere riguardo ai principali crimini commessi a Roma. Solo con l'avvento di Costantino ci sarà una riorganizzazione complessiva della materia della pubblica accusa mediante l'edictum de accusationibus che porrà un freno alla pratica di libera accusa ai danni di innocenti senza fondamento e senza prove certe.
2021
Historical profiles and applicative aspects of 'senatusconsultum Silanianum'
Senatoconsulto
Silaniano
Schiavi
Dominus
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