Il trust è un istituto di diritto anglosassone pensato e sviluppato dall'ordinamento e dalla tradizione di common law. Il trust come lo si definisce odiernamente è il risultato dell'evoluzione storico giuridica del sistema sulla proprietà feudale anglosassone. Il sistema feudale era strutturato, invece che dal diritto di proprietà, il quale constava della titolarità piena ed esclusiva sulla cosa, da un diritto di uso sottoposto a termine che generalmente si traduceva come beneficio derivante dal rapporto vassallatico-beneficiario con il relativo lord concedente. Nel corso dei secoli, la struttura giuridica di questo rapporto mutò arrivando ad essere già nel 17°secolo il moderno trust. In base a quanto stabilito dalla convenzione dell'Aja, il trust è un negozio giuridico la cui costituzione proviene da un atto unilaterale. Di suddetto atto si avvale un soggetto denominato settlor, o disponente, che trasferisce un determinato patrimonio di cui è proprietario ad un altro, denominato trustee, il quale si impegna a sua volta di rispettare le volontà del settlor, il cui fine ultimo è il trasferimento della cosa per il godimento del/dei beneficiari.
IL TRUST: DOVE LA FIDUCIA INCONTRA IL DIRITTO
PALAZZO, ANDREA
2021/2022
Abstract
Il trust è un istituto di diritto anglosassone pensato e sviluppato dall'ordinamento e dalla tradizione di common law. Il trust come lo si definisce odiernamente è il risultato dell'evoluzione storico giuridica del sistema sulla proprietà feudale anglosassone. Il sistema feudale era strutturato, invece che dal diritto di proprietà, il quale constava della titolarità piena ed esclusiva sulla cosa, da un diritto di uso sottoposto a termine che generalmente si traduceva come beneficio derivante dal rapporto vassallatico-beneficiario con il relativo lord concedente. Nel corso dei secoli, la struttura giuridica di questo rapporto mutò arrivando ad essere già nel 17°secolo il moderno trust. In base a quanto stabilito dalla convenzione dell'Aja, il trust è un negozio giuridico la cui costituzione proviene da un atto unilaterale. Di suddetto atto si avvale un soggetto denominato settlor, o disponente, che trasferisce un determinato patrimonio di cui è proprietario ad un altro, denominato trustee, il quale si impegna a sua volta di rispettare le volontà del settlor, il cui fine ultimo è il trasferimento della cosa per il godimento del/dei beneficiari.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/32101