L'obiettivo dell’elaborato è quello di approfondire il tema dei licenziamenti collettivi o altrimenti denominati licenziamenti "per riduzione del personale", la cui disciplina di riferimento si ritrova nella legge n. 223 del 23 luglio 1991. Lo scioglimento di un rapporto di lavoro a causa di motivi inerenti all’organizzazione aziendale e all’attività redditizia dell’impresa è regolato in modo difforme rispetto a quello di un licenziamento individuale, specificatamente quando interessa prestatori di lavoro dipendenti di un’unità produttiva o di un ramo aziendale, alla luce di una riduzione o di una conversione dell’operatività imprenditoriale o di un tracollo dell’attività. Attraverso un excursus storico-normativo sul tema, che prende appunto avvio dalla disciplina della legge n. 223/1991, è necessario prendere in esame le importanti modifiche che si sono avute dapprima con la cosiddetta “Legge Fornero”, n. 92 del 28 giugno 2012, e successivamente l’impianto sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 23/2015, cosiddetto “Jobs Act” nei casi di licenziamento collettivo illegittimo. Altrettanto importante è analizzare quanto previsto a livello europeo, in particolare dalla Carta europea dei diritti fondamentali e dalla Carta di Nizza in materia di licenziamenti collettivi, cercando di capire se quanto stabilito a livello europeo si scontri con le tutele crescenti tanto volute dal Governo Renzi nel 2015. Per avere un quadro complessivo sul tema, che sia il più esaustivo possibile, è necessario prendere in esame quanto affermato dalla Corte di Giustizia europea in alcune specifiche circostanze, come nel caso della sentenza C-652/2019 del 17 marzo 2021. È infine necessaria una chiosa su quanto affermato in materia di licenziamenti collettivi dal Comitato europeo dei Diritti Sociali.
Disciplina dei licenziamenti collettivi tra Jobs Act e cornice eurounitaria
BAUMAN, CLAUDIA
2021/2022
Abstract
L'obiettivo dell’elaborato è quello di approfondire il tema dei licenziamenti collettivi o altrimenti denominati licenziamenti "per riduzione del personale", la cui disciplina di riferimento si ritrova nella legge n. 223 del 23 luglio 1991. Lo scioglimento di un rapporto di lavoro a causa di motivi inerenti all’organizzazione aziendale e all’attività redditizia dell’impresa è regolato in modo difforme rispetto a quello di un licenziamento individuale, specificatamente quando interessa prestatori di lavoro dipendenti di un’unità produttiva o di un ramo aziendale, alla luce di una riduzione o di una conversione dell’operatività imprenditoriale o di un tracollo dell’attività. Attraverso un excursus storico-normativo sul tema, che prende appunto avvio dalla disciplina della legge n. 223/1991, è necessario prendere in esame le importanti modifiche che si sono avute dapprima con la cosiddetta “Legge Fornero”, n. 92 del 28 giugno 2012, e successivamente l’impianto sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 23/2015, cosiddetto “Jobs Act” nei casi di licenziamento collettivo illegittimo. Altrettanto importante è analizzare quanto previsto a livello europeo, in particolare dalla Carta europea dei diritti fondamentali e dalla Carta di Nizza in materia di licenziamenti collettivi, cercando di capire se quanto stabilito a livello europeo si scontri con le tutele crescenti tanto volute dal Governo Renzi nel 2015. Per avere un quadro complessivo sul tema, che sia il più esaustivo possibile, è necessario prendere in esame quanto affermato dalla Corte di Giustizia europea in alcune specifiche circostanze, come nel caso della sentenza C-652/2019 del 17 marzo 2021. È infine necessaria una chiosa su quanto affermato in materia di licenziamenti collettivi dal Comitato europeo dei Diritti Sociali.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/37463