L’obiettivo di questa tesi è l’analisi della responsabilità medica civile comparando il nostro ordinamento con il sistema inglese e francese. In Italia la responsabilità medica è frutto di notevoli cambiamenti inizialmente riconducibili alla sola opera della dottrina e della giurisprudenza, ma oggi in materia è intervenuto anche il legislatore. La natura della responsabilità della struttura sanitaria continua ad essere di tipo contrattuale, mentre numerosi sono stati i dibattiti in tema di responsabilità del personale sanitario in cui da un lato c’era chi riteneva che la responsabilità fosse di tipo extracontrattuale (o aquiliana) ex art. 2043 c.c., data la mancanza di un contratto tra il medico e il paziente; dall’altro lato, invece, c’era chi riteneva che la responsabilità fosse contrattuale ex art. 1218 c.c., in relazione alla sussistenza di un’obbligazione tra i due soggetti. Alla fine degli anni Novanta la responsabilità del medico dipendente veniva qualificata come responsabilità da “contatto sociale” ex art. 1218 c.c. comportando il venir meno del c.d. cumulo improprio di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Il primo intervento normativo del legislatore risale al 2012 con la c.d. Legge Balduzzi, a cui ha fatto seguito, cinque anni dopo, la legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco). Con quest’ultima venne introdotto nuovamente il c.d. doppio binario di responsabilità quindi da un lato vi è la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, sia pubblica sia privata, per i danni cagionati nell’erogazione di cure non rispettose degli standard di sicurezza e dall’altro la responsabilità extracontrattuale dell’esercente la professione sanitaria (a meno che non abbia concluso un’obbligazione contrattuale con il paziente) per i danni cagionati alla salute del paziente a causa di negligenza e imperizia. Diversamente dal nostro, il sistema inglese è frutto della sola elaborazione giurisprudenziale. Infatti, la responsabilità medica si fonda sul c.d. Bolam test e Bolitho test, secondo i quali la negligenza del medico viene meno qualora quest’ultimo agisca in conformità ad una pratica accettata e ritenuta appropriata da una certa comunità scientifica o medica e purché tale pratica sia ritenuta logica dalla Corte. Nel sistema francese, invece, la responsabilità del medico privato e dipendente da una struttura privata è di tipo contrattuale essendo entrambi legati da un contratto con il paziente, mentre i medici delle strutture pubbliche non hanno un rapporto contrattuale diretto con il paziente e del loro operato ne rispondono le strutture presso le quali operano; pertanto, in capo a questi soggetti sorgerà una responsabilità extracontrattuale. Un ruolo di fondamentale importanza viene rivestito dalla Loi Kouchner la quale ha affermato che gli esercenti la professione sanitaria e le strutture sanitarie sono responsabili solo in caso di colpa, fatte salve le tre eccezioni espressamente sancite dalla stessa legge.

I profili comparatistici della responsabilità medica

ROSMI, AURORA
2021/2022

Abstract

L’obiettivo di questa tesi è l’analisi della responsabilità medica civile comparando il nostro ordinamento con il sistema inglese e francese. In Italia la responsabilità medica è frutto di notevoli cambiamenti inizialmente riconducibili alla sola opera della dottrina e della giurisprudenza, ma oggi in materia è intervenuto anche il legislatore. La natura della responsabilità della struttura sanitaria continua ad essere di tipo contrattuale, mentre numerosi sono stati i dibattiti in tema di responsabilità del personale sanitario in cui da un lato c’era chi riteneva che la responsabilità fosse di tipo extracontrattuale (o aquiliana) ex art. 2043 c.c., data la mancanza di un contratto tra il medico e il paziente; dall’altro lato, invece, c’era chi riteneva che la responsabilità fosse contrattuale ex art. 1218 c.c., in relazione alla sussistenza di un’obbligazione tra i due soggetti. Alla fine degli anni Novanta la responsabilità del medico dipendente veniva qualificata come responsabilità da “contatto sociale” ex art. 1218 c.c. comportando il venir meno del c.d. cumulo improprio di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Il primo intervento normativo del legislatore risale al 2012 con la c.d. Legge Balduzzi, a cui ha fatto seguito, cinque anni dopo, la legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco). Con quest’ultima venne introdotto nuovamente il c.d. doppio binario di responsabilità quindi da un lato vi è la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, sia pubblica sia privata, per i danni cagionati nell’erogazione di cure non rispettose degli standard di sicurezza e dall’altro la responsabilità extracontrattuale dell’esercente la professione sanitaria (a meno che non abbia concluso un’obbligazione contrattuale con il paziente) per i danni cagionati alla salute del paziente a causa di negligenza e imperizia. Diversamente dal nostro, il sistema inglese è frutto della sola elaborazione giurisprudenziale. Infatti, la responsabilità medica si fonda sul c.d. Bolam test e Bolitho test, secondo i quali la negligenza del medico viene meno qualora quest’ultimo agisca in conformità ad una pratica accettata e ritenuta appropriata da una certa comunità scientifica o medica e purché tale pratica sia ritenuta logica dalla Corte. Nel sistema francese, invece, la responsabilità del medico privato e dipendente da una struttura privata è di tipo contrattuale essendo entrambi legati da un contratto con il paziente, mentre i medici delle strutture pubbliche non hanno un rapporto contrattuale diretto con il paziente e del loro operato ne rispondono le strutture presso le quali operano; pertanto, in capo a questi soggetti sorgerà una responsabilità extracontrattuale. Un ruolo di fondamentale importanza viene rivestito dalla Loi Kouchner la quale ha affermato che gli esercenti la professione sanitaria e le strutture sanitarie sono responsabili solo in caso di colpa, fatte salve le tre eccezioni espressamente sancite dalla stessa legge.
2021
The comparative profiles of medical responsability
Responsabilità
Comparazione
Italia
Regno Unito
Francia
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12608/39519