Quello della tutela dei soggetti deboli è un tema oggigiorno molto sentito e discusso. La disabilità di un familiare ma soprattutto di un figlio, indipendentemente dalla sua gravità, oltre alle difficoltà nella conduzione della vita quotidiana, porta con sé anche una grande preoccupazione sul suo futuro, ovvero su quella che sarà la sua vita “dopo di noi”. La tutela delle persone con disabilità viene attuata dall’ordinamento attraverso gli istituti tipici espressamente contemplati nel codice civile, quali l’interdizione, l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno. Tuttavia, l’Italia ha ratificato con legge 16 ottobre 1989 n. 364, in vigore dal 1 gennaio 1992, la “Convenzione dell’Aja del 1 luglio del 1985 sulla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento” e da quel momento l’istituto del trust, di origine anglosassone, ha fatto ingresso nel nostro ordinamento. Fra gli strumenti deputati alla tutela di queste figure va quindi richiamato anche il trust, che per la sua duttilità e dinamicità si presta a molteplici utilizzi. Infatti, se istituito a tutela di un soggetto debole, risulta uno strumento molto utile ad accompagnare e proteggere lo stesso nella vita quotidiana. Non solo, consente di risolvere il problema del “dopo di noi”, ovvero la gestione della vita del beneficiario disabile successiva alla morte dei genitori o dei familiari più prossimi, che, fino a quel momento, se ne sono sempre presi cura.
Il trust a favore di persone con disabilità come strumento giuridico per il "dopo di noi"
GREGGIO, PAOLA
2022/2023
Abstract
Quello della tutela dei soggetti deboli è un tema oggigiorno molto sentito e discusso. La disabilità di un familiare ma soprattutto di un figlio, indipendentemente dalla sua gravità, oltre alle difficoltà nella conduzione della vita quotidiana, porta con sé anche una grande preoccupazione sul suo futuro, ovvero su quella che sarà la sua vita “dopo di noi”. La tutela delle persone con disabilità viene attuata dall’ordinamento attraverso gli istituti tipici espressamente contemplati nel codice civile, quali l’interdizione, l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno. Tuttavia, l’Italia ha ratificato con legge 16 ottobre 1989 n. 364, in vigore dal 1 gennaio 1992, la “Convenzione dell’Aja del 1 luglio del 1985 sulla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento” e da quel momento l’istituto del trust, di origine anglosassone, ha fatto ingresso nel nostro ordinamento. Fra gli strumenti deputati alla tutela di queste figure va quindi richiamato anche il trust, che per la sua duttilità e dinamicità si presta a molteplici utilizzi. Infatti, se istituito a tutela di un soggetto debole, risulta uno strumento molto utile ad accompagnare e proteggere lo stesso nella vita quotidiana. Non solo, consente di risolvere il problema del “dopo di noi”, ovvero la gestione della vita del beneficiario disabile successiva alla morte dei genitori o dei familiari più prossimi, che, fino a quel momento, se ne sono sempre presi cura.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/46728