L’amministrazione finanziaria persegue quale finalità l’interesse fiscale, per fare ciò è infatti dotata di poteri ispettivi che esercita nei confronti dei cittadini. Normalmente per svolgere le attività d’indagine si trova a dover accedere presso i locali del contribuente e ricercare materiale utile ai fini dell’accertamento di eventuali inadempimenti. Tuttavia per effettuare tali controlli si trova a dover invadere la sfera giuridica del privato. Pertanto è prevista una specifica disciplina dei poteri d’indagine essendo che entrano in gioco opposti interessi: da un lato l’interesse pubblico al concorso di tutti i membri della collettività alle spese pubbliche e dall’altro i diritti inviolabili degli individui tutelati a livello costituzionale. Con la presente trattazione si esamineranno gli effetti della violazione di detta disciplina da parte dell’amministrazione finanziaria, ad esempio nel caso in cui effettui gli accessi presso i locali del contribuente sprovvista delle autorizzazioni di legge. Ci si chiederà se il materiale reperito con queste modalità possa essere legittimamente utilizzato o meno ai fini dell’accertamento fiscale e quale rilevanza possa avere la condotta assunta dal contribuente a fronte dei suddetti controlli, nello specifico ci si interrogherà su quali possano essere gli effetti derivanti dalla mancata opposizione di quest’ultimo. Ai fini della presente ricerca sono state analizzate le principali posizioni assunte da giurisprudenza e dottrina nel corso del tempo, rivolgendo in particolare l’attenzione alla sentenza n. 3182/2022 della Corte di Cassazione Sezioni Unite. Come constatato infatti esistono due contrastanti orientamenti; un primo che non riconosce alcun valore al comportamento del soggetto sottoposto a controllo, negando l’efficacia sanante della mancata opposizione e un secondo orientamento (al quale ha aderito la Cassazione con pronuncia n. 3182 del 2022), che diversamente valorizza la condotta del soggetto e limita la necessità delle autorizzazioni ai soli casi di apertura coattiva di oggetti chiusi, laddove appunto il contribuente facesse opposizione.
L'aquiescenza ad attività ispettive illegittime dell'amministrazione finanziaria
BONAVENTURA, GIULIA
2022/2023
Abstract
L’amministrazione finanziaria persegue quale finalità l’interesse fiscale, per fare ciò è infatti dotata di poteri ispettivi che esercita nei confronti dei cittadini. Normalmente per svolgere le attività d’indagine si trova a dover accedere presso i locali del contribuente e ricercare materiale utile ai fini dell’accertamento di eventuali inadempimenti. Tuttavia per effettuare tali controlli si trova a dover invadere la sfera giuridica del privato. Pertanto è prevista una specifica disciplina dei poteri d’indagine essendo che entrano in gioco opposti interessi: da un lato l’interesse pubblico al concorso di tutti i membri della collettività alle spese pubbliche e dall’altro i diritti inviolabili degli individui tutelati a livello costituzionale. Con la presente trattazione si esamineranno gli effetti della violazione di detta disciplina da parte dell’amministrazione finanziaria, ad esempio nel caso in cui effettui gli accessi presso i locali del contribuente sprovvista delle autorizzazioni di legge. Ci si chiederà se il materiale reperito con queste modalità possa essere legittimamente utilizzato o meno ai fini dell’accertamento fiscale e quale rilevanza possa avere la condotta assunta dal contribuente a fronte dei suddetti controlli, nello specifico ci si interrogherà su quali possano essere gli effetti derivanti dalla mancata opposizione di quest’ultimo. Ai fini della presente ricerca sono state analizzate le principali posizioni assunte da giurisprudenza e dottrina nel corso del tempo, rivolgendo in particolare l’attenzione alla sentenza n. 3182/2022 della Corte di Cassazione Sezioni Unite. Come constatato infatti esistono due contrastanti orientamenti; un primo che non riconosce alcun valore al comportamento del soggetto sottoposto a controllo, negando l’efficacia sanante della mancata opposizione e un secondo orientamento (al quale ha aderito la Cassazione con pronuncia n. 3182 del 2022), che diversamente valorizza la condotta del soggetto e limita la necessità delle autorizzazioni ai soli casi di apertura coattiva di oggetti chiusi, laddove appunto il contribuente facesse opposizione.File | Dimensione | Formato | |
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