Nel 2019, le dimensioni dell'economia digitale sono stimate essere state tra il 4,5% e il 15,5% del PIL globale, con notevoli prospettive di crescita. Alla base di questa nuova forma immateriale di scambio di beni e servizi, ci sono le cosiddette "piattaforme di base", come ad esempio i social network, i servizi di intermediazione online, i motori di ricerca e le piattaforme di streaming video. Queste piattaforme sono controllate da grandi multinazionali del settore digitale, definite come "gatekeepers" per via del potere che possono esercitare. Esse possono, infatti, comportarsi da "portieri dell'informazione", gestendo ampi flussi di informazione, creando esse stesse gli algoritmi per il funzionamento. Questo sbilanciamento del potere nelle mani di poche e potentissime aziende, può portare a distorsioni della libera concorrenza, in particolare rispetto all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE (rispettivamente sul divieto di pratiche anti-concorrenziali e sul divieto di abuso di posizione dominante). L'ordinamento giuridico, di fronte allo sviluppo tecnologico e ai cambiamenti intrinsechi dell'economia, della politica e della cultura, deve modificarsi ed evolversi per poter rimanere aderente alle necessità della società in cui esso stesso viene applicato. In particolare, nell'ambito dei mercati digitali e delle problematiche legate ai gatekeeper, interviene il Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828), anche conosciuto come Digital Markets Act. Il presente elaborato si propone, dopo una descrizione delle caratteristiche tipiche dei mercati digitali, di analizzare la figura dei gatekeepers e le modalità con le quali questi si interfacciano al mercato digitale, oltre che i rischi che si sollevano in merito all'accesso al mercato e alla concorrenza. Nella seconda parte, si illustrano le finalità e le modalità di applicazione del DMA, con particolare attenzione all'innovativo ruolo della Commissione Europea: l'intervento di tale istituzione, infatti, non è come di consueto ex post, ma ex ante.
Il Digital Markets Act e la nozione di gatekeeper
BELTRAME, BENEDETTA
2022/2023
Abstract
Nel 2019, le dimensioni dell'economia digitale sono stimate essere state tra il 4,5% e il 15,5% del PIL globale, con notevoli prospettive di crescita. Alla base di questa nuova forma immateriale di scambio di beni e servizi, ci sono le cosiddette "piattaforme di base", come ad esempio i social network, i servizi di intermediazione online, i motori di ricerca e le piattaforme di streaming video. Queste piattaforme sono controllate da grandi multinazionali del settore digitale, definite come "gatekeepers" per via del potere che possono esercitare. Esse possono, infatti, comportarsi da "portieri dell'informazione", gestendo ampi flussi di informazione, creando esse stesse gli algoritmi per il funzionamento. Questo sbilanciamento del potere nelle mani di poche e potentissime aziende, può portare a distorsioni della libera concorrenza, in particolare rispetto all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE (rispettivamente sul divieto di pratiche anti-concorrenziali e sul divieto di abuso di posizione dominante). L'ordinamento giuridico, di fronte allo sviluppo tecnologico e ai cambiamenti intrinsechi dell'economia, della politica e della cultura, deve modificarsi ed evolversi per poter rimanere aderente alle necessità della società in cui esso stesso viene applicato. In particolare, nell'ambito dei mercati digitali e delle problematiche legate ai gatekeeper, interviene il Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828), anche conosciuto come Digital Markets Act. Il presente elaborato si propone, dopo una descrizione delle caratteristiche tipiche dei mercati digitali, di analizzare la figura dei gatekeepers e le modalità con le quali questi si interfacciano al mercato digitale, oltre che i rischi che si sollevano in merito all'accesso al mercato e alla concorrenza. Nella seconda parte, si illustrano le finalità e le modalità di applicazione del DMA, con particolare attenzione all'innovativo ruolo della Commissione Europea: l'intervento di tale istituzione, infatti, non è come di consueto ex post, ma ex ante.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/48369