Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ha introdotto all’art. 2086 c.c., ora rubricato “Gestione dell'impresa”, un secondo comma, che prevede l’obbligo per gli imprenditori operanti in forma societaria o collettiva di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa esercitata. Il principio in questione non rappresenta una novità assoluta, in quanto norme simili erano già presenti a partire dagli anni ’90 in settori speciali dell’ordinamento e, con la riforma del 2003, la predisposizione di adeguati assetti veniva estesa a tutte le società azionarie. Nondimeno, l’obbligo in questione è oggi divenuto un principio generale del diritto di impresa, in forza della previsione di cui all’art. 3 CCII per gli imprenditori individuali e soprattutto dell’art. 2086 c.c. per gli imprenditori collettivi, rafforzato anche da diverse disposizioni che attribuiscono la competenza della loro istituzione all’organo amministrativo di ogni tipo societario. Non vi è dubbio, pertanto, che la predisposizione di assetti organizzativi riguardi anche i gruppi di società, o quantomeno le singole entità ad esso appartenenti: tuttavia, il legislatore concorsuale non ha dettato alcuna norma specifica in materia, lasciando all’interprete il compito di ricostruirne la disciplina. Il presente contributo ha pertanto lo scopo di indagare come il dovere di predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili si debba declinare con riferimento ai gruppi societari: è quindi dedicata anzitutto l'attenzione alla disciplina dei gruppi di società, sottolineandone gli aspetti più rilevanti; ci si sofferma in seguito sul tema degli assetti adeguati nelle società monadi, a partire da una rapida evoluzione storica, per poi evidenziare l'attuale portata dell'obbligo in questione. Si approfondisce infine il tema dell’obbligo istitutivo nei gruppi. A tal proposito, a seguito di alcune considerazioni preliminari, in particolare sul rapporto tra assetti organizzativi e flussi informativi, si indaga il ruolo che può essere rivestito da un regolamento di gruppo per disciplinare convenzionalmente gli aspetti rilevanti sulla predisposizione degli assetti. L’ultima parte è invece dedicata allo scenario in cui manchi una regolamentazione convenzionale e pertanto la disciplina vada ricostruita sulla base delle norme dedicate ai gruppi di imprese (artt. 2497 ss. c.c.) e delle disposizioni sugli assetti (in primo luogo, l’art. 2086 c.c.). Innanzitutto, si approfondisce l’ipotesi nella quale la capogruppo non fornisce alcuna direttiva in materia, indagando in particolare il regime di responsabilità ed il possibile ruolo degli amministratori delle società eterodirette, per poi analizzare l’ipotesi contraria, in cui la capogruppo fornisca istruzioni in materia. Questo scenario è, a sua volta, suddiviso in tre diversi casi. Nel primo, la holding fornisce istruzioni che disegnano assetti manifestamente inadeguati: ci si sofferma in particolare sul ruolo degli amministratori delle controllate rispetto alle direttive potenzialmente dannose. Si analizza successivamente l’ipotesi in cui la stessa fornisca direttive che istituiscono degli assetti che si rivelano ex post inadeguati, domandandosi se la capogruppo possa invocare la Business Judgment Rule. Si ha infine riguardo al caso nel quale le direttive fornite danno vita ad assetti, anche a posteriori, adeguati: si approfondisce quindi il ruolo degli amministratori delle eterodirette, che dovranno, in linea generale, attenersi alle direttive.

Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili nei gruppi di società

PENNAZZATO, SAMUELE
2022/2023

Abstract

Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ha introdotto all’art. 2086 c.c., ora rubricato “Gestione dell'impresa”, un secondo comma, che prevede l’obbligo per gli imprenditori operanti in forma societaria o collettiva di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa esercitata. Il principio in questione non rappresenta una novità assoluta, in quanto norme simili erano già presenti a partire dagli anni ’90 in settori speciali dell’ordinamento e, con la riforma del 2003, la predisposizione di adeguati assetti veniva estesa a tutte le società azionarie. Nondimeno, l’obbligo in questione è oggi divenuto un principio generale del diritto di impresa, in forza della previsione di cui all’art. 3 CCII per gli imprenditori individuali e soprattutto dell’art. 2086 c.c. per gli imprenditori collettivi, rafforzato anche da diverse disposizioni che attribuiscono la competenza della loro istituzione all’organo amministrativo di ogni tipo societario. Non vi è dubbio, pertanto, che la predisposizione di assetti organizzativi riguardi anche i gruppi di società, o quantomeno le singole entità ad esso appartenenti: tuttavia, il legislatore concorsuale non ha dettato alcuna norma specifica in materia, lasciando all’interprete il compito di ricostruirne la disciplina. Il presente contributo ha pertanto lo scopo di indagare come il dovere di predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili si debba declinare con riferimento ai gruppi societari: è quindi dedicata anzitutto l'attenzione alla disciplina dei gruppi di società, sottolineandone gli aspetti più rilevanti; ci si sofferma in seguito sul tema degli assetti adeguati nelle società monadi, a partire da una rapida evoluzione storica, per poi evidenziare l'attuale portata dell'obbligo in questione. Si approfondisce infine il tema dell’obbligo istitutivo nei gruppi. A tal proposito, a seguito di alcune considerazioni preliminari, in particolare sul rapporto tra assetti organizzativi e flussi informativi, si indaga il ruolo che può essere rivestito da un regolamento di gruppo per disciplinare convenzionalmente gli aspetti rilevanti sulla predisposizione degli assetti. L’ultima parte è invece dedicata allo scenario in cui manchi una regolamentazione convenzionale e pertanto la disciplina vada ricostruita sulla base delle norme dedicate ai gruppi di imprese (artt. 2497 ss. c.c.) e delle disposizioni sugli assetti (in primo luogo, l’art. 2086 c.c.). Innanzitutto, si approfondisce l’ipotesi nella quale la capogruppo non fornisce alcuna direttiva in materia, indagando in particolare il regime di responsabilità ed il possibile ruolo degli amministratori delle società eterodirette, per poi analizzare l’ipotesi contraria, in cui la capogruppo fornisca istruzioni in materia. Questo scenario è, a sua volta, suddiviso in tre diversi casi. Nel primo, la holding fornisce istruzioni che disegnano assetti manifestamente inadeguati: ci si sofferma in particolare sul ruolo degli amministratori delle controllate rispetto alle direttive potenzialmente dannose. Si analizza successivamente l’ipotesi in cui la stessa fornisca direttive che istituiscono degli assetti che si rivelano ex post inadeguati, domandandosi se la capogruppo possa invocare la Business Judgment Rule. Si ha infine riguardo al caso nel quale le direttive fornite danno vita ad assetti, anche a posteriori, adeguati: si approfondisce quindi il ruolo degli amministratori delle eterodirette, che dovranno, in linea generale, attenersi alle direttive.
2022
Adequate organizational, administrative and accounting systems in corporate groups
Art. 2086 c.c.
Assetti adeguati
Gruppi di società
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12608/54767