All'interno dell'ampia categoria dei rischi psicosociali troviamo il tema specifico dello stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato viene definito nell'Accordo quadro europeo del 2004 come "una condizione che può essere accompagnata da disturbi di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro". In Italia, il vigente quadro normativo, costituito dal d.lgs. 81/2008 s.m.i., stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di valutare e gestire il rischio Stress lavoro-correlato al pari di tutti gli altri rischi per la salute e sicurezza, in recepimento dei contenuti dell'Accordo europeo. Dal punto di vista penalistico, il fatto di punire il datore di lavoro come soggetto individuale con l'obbiettivo di promuovere un processo di miglioramento della qualità di vita in azienda ha un intrinseco fattore di ineffettività, un'alternativa potrebbe collocarsi in una prospettiva necessariamente de iure codendo, capace di valorizzare l'incidenza del sistema introdotto dal D.lgs. 231/2001, attuando una maggiore efficacia sia dal punto di vista della capacità dissuasiva di comportamenti inappropriati, sia risultando di gran lunga più penetrante rispetto alla promozione di adeguamenti organizzativi, che possano garantire un livello quantomeno standardizzato di salute e sicurezza sul lavoro. Lo stalking occupazionale può essere definito come "una serie di atti persecutori realizzati, in ragione del rapporto lavorativo, dal datore di lavoro o dai colleghi, in particolare analizzerò la sentenza n°12827 del 5 aprile 2022.
La responsabilità penale per stress lavoro-correlato: lo stalking occupazionale.
ALVERÀ, SABRINA
2022/2023
Abstract
All'interno dell'ampia categoria dei rischi psicosociali troviamo il tema specifico dello stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato viene definito nell'Accordo quadro europeo del 2004 come "una condizione che può essere accompagnata da disturbi di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro". In Italia, il vigente quadro normativo, costituito dal d.lgs. 81/2008 s.m.i., stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di valutare e gestire il rischio Stress lavoro-correlato al pari di tutti gli altri rischi per la salute e sicurezza, in recepimento dei contenuti dell'Accordo europeo. Dal punto di vista penalistico, il fatto di punire il datore di lavoro come soggetto individuale con l'obbiettivo di promuovere un processo di miglioramento della qualità di vita in azienda ha un intrinseco fattore di ineffettività, un'alternativa potrebbe collocarsi in una prospettiva necessariamente de iure codendo, capace di valorizzare l'incidenza del sistema introdotto dal D.lgs. 231/2001, attuando una maggiore efficacia sia dal punto di vista della capacità dissuasiva di comportamenti inappropriati, sia risultando di gran lunga più penetrante rispetto alla promozione di adeguamenti organizzativi, che possano garantire un livello quantomeno standardizzato di salute e sicurezza sul lavoro. Lo stalking occupazionale può essere definito come "una serie di atti persecutori realizzati, in ragione del rapporto lavorativo, dal datore di lavoro o dai colleghi, in particolare analizzerò la sentenza n°12827 del 5 aprile 2022.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/55620