L’attuale disciplina che regola le modalità della richiesta di rimozione degli effetti negativi derivanti da violazioni della CEDU e dei suoi Protocolli si trova all’articolo 628 bis del codice di procedura penale, introdotto con il decreto legislativo n. 150, del 20 ottobre 2022. L’intervento legislativo in materia di esecuzione delle sentenze della Corte EDU è stato per molto tempo sollecitato sia dalla giurisprudenza, anche costituzionale, sia anche dalla dottrina, perché risponde ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento. Inoltre, è un obbligo di fonte sovranazionale che deriva dagli artt. 41 e 46 CEDU, al cui adempimento gli Stati aderenti sono vincolati. A fronte di questa carenza interna era in un primo momento intervenuta la Corte costituzionale, con una sentenza addittiva nel 2011, che garantiva, al ricorrente vittorioso a Strasburgo, la possibilità di pretendere dallo Stato l’adempimento dell’obbligo di rimuovere le violazioni della CEDU e i loro effetti negativi, realizzate dagli organi interni. La Corte aveva innestato questa nuova impugnazione straordinaria sull’articolo 630 c.p.p., aggiungendo un nuovo caso di revisione, per consentire la riapertura del processo laddove sia necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU. Lo strumento creato dal legislatore con il d.lgs. n.150 del 2022 affronta alcune problematiche che erano emerse nell’applicazione pratica della “revisione europea”, come per esempio il tema dei c.d. “fratelli minori” del ricorrente, escludendoli dalla legittimazione alla presentazione della richiesta.
Le violazioni della CEDU e il nuovo articolo 628-bis c.p.p.
GUERRA, CARLOTTA
2022/2023
Abstract
L’attuale disciplina che regola le modalità della richiesta di rimozione degli effetti negativi derivanti da violazioni della CEDU e dei suoi Protocolli si trova all’articolo 628 bis del codice di procedura penale, introdotto con il decreto legislativo n. 150, del 20 ottobre 2022. L’intervento legislativo in materia di esecuzione delle sentenze della Corte EDU è stato per molto tempo sollecitato sia dalla giurisprudenza, anche costituzionale, sia anche dalla dottrina, perché risponde ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento. Inoltre, è un obbligo di fonte sovranazionale che deriva dagli artt. 41 e 46 CEDU, al cui adempimento gli Stati aderenti sono vincolati. A fronte di questa carenza interna era in un primo momento intervenuta la Corte costituzionale, con una sentenza addittiva nel 2011, che garantiva, al ricorrente vittorioso a Strasburgo, la possibilità di pretendere dallo Stato l’adempimento dell’obbligo di rimuovere le violazioni della CEDU e i loro effetti negativi, realizzate dagli organi interni. La Corte aveva innestato questa nuova impugnazione straordinaria sull’articolo 630 c.p.p., aggiungendo un nuovo caso di revisione, per consentire la riapertura del processo laddove sia necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU. Lo strumento creato dal legislatore con il d.lgs. n.150 del 2022 affronta alcune problematiche che erano emerse nell’applicazione pratica della “revisione europea”, come per esempio il tema dei c.d. “fratelli minori” del ricorrente, escludendoli dalla legittimazione alla presentazione della richiesta.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/57321