L'azione del governo, per far fronte all' "emergenza migratoria", si sviluppa attorno a numerosi provvedimenti che devono essere in grado di tenere insieme diversi livelli normativi: quello interno e quello europeo. In questa tesi, a partire dalla sentenza del tribunale di Catania del 29/09/2023, viene presa in considerazione la dichiarazione di illegittimità di una parte dell'art.7 bis della legge 5 maggio 2023, n.50, che recepisce il cosiddetto "decreto Cutro", in quanto in contrasto con la direttiva europea 2013/33 e con la Costituzione. Verrà quindi analizzato per primo l'istituto della garanzia finanziaria, specificata dal decreto attuativo del 14 settembre 2023, e in particolare come questa sia stata introdotta nell'ordinamento interno con una concezione diversa rispetto a quella che si era voluto intendere a livello comunitario. In secondo luogo sarà esaminato il concetto di paese sicuro e di come la provenienza di un richiedente protezione internazionale da un paese considerato tale non sia motivazione sufficiente per escludere lo straniero dalla possibilità di fare domanda di protezione internazionale.
La Sentenza 29/09/2023 del tribunale di Catania: profili di interpretazione del decreto Cutro
DALLA LIBERA, CHIARA
2022/2023
Abstract
L'azione del governo, per far fronte all' "emergenza migratoria", si sviluppa attorno a numerosi provvedimenti che devono essere in grado di tenere insieme diversi livelli normativi: quello interno e quello europeo. In questa tesi, a partire dalla sentenza del tribunale di Catania del 29/09/2023, viene presa in considerazione la dichiarazione di illegittimità di una parte dell'art.7 bis della legge 5 maggio 2023, n.50, che recepisce il cosiddetto "decreto Cutro", in quanto in contrasto con la direttiva europea 2013/33 e con la Costituzione. Verrà quindi analizzato per primo l'istituto della garanzia finanziaria, specificata dal decreto attuativo del 14 settembre 2023, e in particolare come questa sia stata introdotta nell'ordinamento interno con una concezione diversa rispetto a quella che si era voluto intendere a livello comunitario. In secondo luogo sarà esaminato il concetto di paese sicuro e di come la provenienza di un richiedente protezione internazionale da un paese considerato tale non sia motivazione sufficiente per escludere lo straniero dalla possibilità di fare domanda di protezione internazionale.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/57439