La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ammettono la tutela dei creditori del legittimario insolvente che, leso o pretermesso, ometta di ovvero rinunci a esercitare l’azione di riduzione, così arrecando un pregiudizio alle ragioni dei creditori stessi, i quali facevano affidamento sulla garanzia patrimoniale generica del debitore, ai sensi dell’art. 2740 c.c. Il presente lavoro, muovendo da una breve ricognizione delle origini storico-giuridiche della quota di riserva, indaga, in primo luogo, l’attualità della sussistenza della ratio fondante il sistema di successione necessaria, ossia il principio di solidarietà, al fine di dimostrare, anzitutto, che nonostante le istanze dottrinali contrarie sfociate nei diversi tentativi di riforma dello stesso, esso ha ancora ragione di esistere; in secondo luogo, che la successione necessaria si può configurare soltanto nei riguardi dei legittimari, con la conseguenza di dover escludere qualsivoglia forma di tutela dei creditori personali. Spostando l’attenzione sul tema della tutela dei creditori, si indaga la sussistenza dell’an della stessa e rinvenuta sulla base di argomenti letterali di matrice dottrinale, si procede all’analisi dei diversi strumenti giuridici elaborati in dottrina e giurisprudenza, avendo riguardo a distinguere le forme di tutela che possono venire apprestate ai creditori a seconda che il legittimario sia leso ovvero pretermesso, così evidenziando i pregi e le criticità delle varie opzioni ricostruttive presentate. Rilevate dunque le criticità relative al riconoscimento della legittimazione surrogatoria nei riguardi dei creditori del legittimario pretermesso che rimane inerte ovvero rinuncia all’azione di riduzione, atteso che attraverso l’esercizio della stessa costui acquisterebbe la facoltà di erede, si propone una soluzione che, per effetto dell’applicazione in via analogica delle norme previste dal codice a tutela dei creditori del chiamato all’eredità, consente il soddisfacimento delle ragioni creditorie sui beni che sarebbero pervenuti al legittimario se soltanto avesse esercitato l’azione di riduzione, senza tuttavia determinare l’effetto indesiderato di far acquistare la facoltà di erede al legittimario contro la sua volontà. Fra le ipotesi esaminate, con riguardo a quella dell’accettazione del legato in sostituzione di legittima da parte del legittimario, in considerazione della disposizione di cui all’art. 551 c.c., non è possibile ammettere la tutela dei creditori in parola. Muovendo da quest’ultima considerazione, unitamente ai rilievi per cui le soluzioni di tutela variamente proposte impongono una correzione (a volte estrema) dei testi di legge, ovvero che talvolta si colmi, in via interpretativa, il silenzio del legislatore, e alla disparità di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sul punto, ci si chiede se l’ordinamento, invece di tutelare il creditore del legittimario, non intenda piuttosto escluderlo dalla vicenda successoria intercorrente fra il de cuius e i suoi più stretti congiunti. Avuto riguardo a tali criticità, si propone una chiave di lettura del rapporto fra de cuius e legittimari improntata unicamente al dimostrato principio di solidarietà familiare, così prospettando una soluzione di tipo funzionale che, attraverso la configurazione di una diversa funzione dell’azione di riduzione e la rilettura dell’argomento testuale sulla base del quale viene tradizionalmente accordata protezione ai creditori, conduce all’esclusione della tutela dei creditori del legittimario.

I creditori del legittimario pretermesso o leso. Ratio del sistema di successione necessaria e strumenti di tutela del ceto creditorio

BERTO, CAMILLA
2023/2024

Abstract

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ammettono la tutela dei creditori del legittimario insolvente che, leso o pretermesso, ometta di ovvero rinunci a esercitare l’azione di riduzione, così arrecando un pregiudizio alle ragioni dei creditori stessi, i quali facevano affidamento sulla garanzia patrimoniale generica del debitore, ai sensi dell’art. 2740 c.c. Il presente lavoro, muovendo da una breve ricognizione delle origini storico-giuridiche della quota di riserva, indaga, in primo luogo, l’attualità della sussistenza della ratio fondante il sistema di successione necessaria, ossia il principio di solidarietà, al fine di dimostrare, anzitutto, che nonostante le istanze dottrinali contrarie sfociate nei diversi tentativi di riforma dello stesso, esso ha ancora ragione di esistere; in secondo luogo, che la successione necessaria si può configurare soltanto nei riguardi dei legittimari, con la conseguenza di dover escludere qualsivoglia forma di tutela dei creditori personali. Spostando l’attenzione sul tema della tutela dei creditori, si indaga la sussistenza dell’an della stessa e rinvenuta sulla base di argomenti letterali di matrice dottrinale, si procede all’analisi dei diversi strumenti giuridici elaborati in dottrina e giurisprudenza, avendo riguardo a distinguere le forme di tutela che possono venire apprestate ai creditori a seconda che il legittimario sia leso ovvero pretermesso, così evidenziando i pregi e le criticità delle varie opzioni ricostruttive presentate. Rilevate dunque le criticità relative al riconoscimento della legittimazione surrogatoria nei riguardi dei creditori del legittimario pretermesso che rimane inerte ovvero rinuncia all’azione di riduzione, atteso che attraverso l’esercizio della stessa costui acquisterebbe la facoltà di erede, si propone una soluzione che, per effetto dell’applicazione in via analogica delle norme previste dal codice a tutela dei creditori del chiamato all’eredità, consente il soddisfacimento delle ragioni creditorie sui beni che sarebbero pervenuti al legittimario se soltanto avesse esercitato l’azione di riduzione, senza tuttavia determinare l’effetto indesiderato di far acquistare la facoltà di erede al legittimario contro la sua volontà. Fra le ipotesi esaminate, con riguardo a quella dell’accettazione del legato in sostituzione di legittima da parte del legittimario, in considerazione della disposizione di cui all’art. 551 c.c., non è possibile ammettere la tutela dei creditori in parola. Muovendo da quest’ultima considerazione, unitamente ai rilievi per cui le soluzioni di tutela variamente proposte impongono una correzione (a volte estrema) dei testi di legge, ovvero che talvolta si colmi, in via interpretativa, il silenzio del legislatore, e alla disparità di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sul punto, ci si chiede se l’ordinamento, invece di tutelare il creditore del legittimario, non intenda piuttosto escluderlo dalla vicenda successoria intercorrente fra il de cuius e i suoi più stretti congiunti. Avuto riguardo a tali criticità, si propone una chiave di lettura del rapporto fra de cuius e legittimari improntata unicamente al dimostrato principio di solidarietà familiare, così prospettando una soluzione di tipo funzionale che, attraverso la configurazione di una diversa funzione dell’azione di riduzione e la rilettura dell’argomento testuale sulla base del quale viene tradizionalmente accordata protezione ai creditori, conduce all’esclusione della tutela dei creditori del legittimario.
2023
Creditors of excluded or prejudiced forced heir. Rationale of the system of compulsory succession and creditor protection instruments
Legittimario
Legittima
Creditore
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12608/68451