Il crimine di genocidio è stato formalmente riconosciuto, per la prima volta, nella Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948, fortemente influenzata dagli scritti di Raphael Lemkin, che nel 1944 ha coniato il termine “genocidio” per descrivere quanto era stata la Shoah. Contenuto anche nello Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale e negli Statuti del Tribunale penale internazionale per il Ruanda e del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, il crimine è costituito da un elemento materiale- la condotta di cui agli articoli II e III della Convenzione sul genocidio- e dalla mens rea, l’intenzione “di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale”- elementi fortemente plasmati dalla giurisprudenza dei più importanti tribunali internazionali. La stessa Corte internazionale di giustizia, infatti, nei casi Bosnia ed Erzegovina c. Serbia e Croazia c. Serbia, ha avuto un ruolo fondamentale nell’interpretazione e nell’applicazione delle fonti internazionali in materia di genocidio, contribuendo, così, all’identificazione del crimine come una norma di diritto internazionale consuetudinario di ius cogens- tale, perciò, da vincolare la comunità internazionale tutta, indipendentemente dal fatto di essere parte della Convenzione sul genocidio. Proprio la Convenzione del 1948 è stata utilizzata come base giuridica con riferimento ai casi Sudafrica c. Israele e Nicaragua c. Germania, portati dinanzi alla Corte internazionale di giustizia in merito alle presunte violazioni, da parte di Israele e Germania, dei propri obblighi internazionali in relazione alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza. Infatti, sebbene l’attuale conflitto in Medio Oriente, conseguente all’attacco terroristico del 7 ottobre 2023 posto in essere da Hamas nei confronti di Israele, si inserisca in un più ampio contesto di scontri che contraddistinguono la Palestina da decenni, la crisi umanitaria che si sta verificando a Gaza da mesi ha indotto il Sudafrica a portare dinanzi alla Corte un procedimento riguardante la presunta commissione, da parte di Israele, di crimini di genocidio, incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio e mancata punizione dei responsabili di genocidio- sussistendo, secondo il Sudafrica, il dolus specialis richiesto dalla Convenzione per il configurarsi del crimine. Ugualmente, il Nicaragua ha accusato la Germania, dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, di aver violato i propri obblighi erga omnes ed erga omnes partes derivanti dalla Convenzione del 1948, il diritto internazionale umanitario derivante dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e il diritto internazionale cogente, ritenendo la Germania responsabile di non aver impedito il genocidio che si sta verificando nella Striscia di Gaza, nonché il regime di apartheid e la negazione del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese. Questo studio, quindi, si propone di analizzare gli obblighi di repressione e di prevenzione del crimine di genocidio così come risultanti nelle principali fonti internazionali in materia- la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio e la giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia, spesso influenzata dalle pronunce del Tribunale penale internazionale per il Ruanda e del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia- allo scopo di meglio comprendere le accuse di Sudafrica e Nicaragua in relazione al presunto genocidio della popolazione palestinese.
Protezione internazionale dei diritti umani in Palestina: le accuse a Israele di Genocidio
GALLINA, IRENE
2023/2024
Abstract
Il crimine di genocidio è stato formalmente riconosciuto, per la prima volta, nella Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948, fortemente influenzata dagli scritti di Raphael Lemkin, che nel 1944 ha coniato il termine “genocidio” per descrivere quanto era stata la Shoah. Contenuto anche nello Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale e negli Statuti del Tribunale penale internazionale per il Ruanda e del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, il crimine è costituito da un elemento materiale- la condotta di cui agli articoli II e III della Convenzione sul genocidio- e dalla mens rea, l’intenzione “di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale”- elementi fortemente plasmati dalla giurisprudenza dei più importanti tribunali internazionali. La stessa Corte internazionale di giustizia, infatti, nei casi Bosnia ed Erzegovina c. Serbia e Croazia c. Serbia, ha avuto un ruolo fondamentale nell’interpretazione e nell’applicazione delle fonti internazionali in materia di genocidio, contribuendo, così, all’identificazione del crimine come una norma di diritto internazionale consuetudinario di ius cogens- tale, perciò, da vincolare la comunità internazionale tutta, indipendentemente dal fatto di essere parte della Convenzione sul genocidio. Proprio la Convenzione del 1948 è stata utilizzata come base giuridica con riferimento ai casi Sudafrica c. Israele e Nicaragua c. Germania, portati dinanzi alla Corte internazionale di giustizia in merito alle presunte violazioni, da parte di Israele e Germania, dei propri obblighi internazionali in relazione alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza. Infatti, sebbene l’attuale conflitto in Medio Oriente, conseguente all’attacco terroristico del 7 ottobre 2023 posto in essere da Hamas nei confronti di Israele, si inserisca in un più ampio contesto di scontri che contraddistinguono la Palestina da decenni, la crisi umanitaria che si sta verificando a Gaza da mesi ha indotto il Sudafrica a portare dinanzi alla Corte un procedimento riguardante la presunta commissione, da parte di Israele, di crimini di genocidio, incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio e mancata punizione dei responsabili di genocidio- sussistendo, secondo il Sudafrica, il dolus specialis richiesto dalla Convenzione per il configurarsi del crimine. Ugualmente, il Nicaragua ha accusato la Germania, dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, di aver violato i propri obblighi erga omnes ed erga omnes partes derivanti dalla Convenzione del 1948, il diritto internazionale umanitario derivante dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e il diritto internazionale cogente, ritenendo la Germania responsabile di non aver impedito il genocidio che si sta verificando nella Striscia di Gaza, nonché il regime di apartheid e la negazione del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese. Questo studio, quindi, si propone di analizzare gli obblighi di repressione e di prevenzione del crimine di genocidio così come risultanti nelle principali fonti internazionali in materia- la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio e la giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia, spesso influenzata dalle pronunce del Tribunale penale internazionale per il Ruanda e del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia- allo scopo di meglio comprendere le accuse di Sudafrica e Nicaragua in relazione al presunto genocidio della popolazione palestinese.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Gallina_Irene.pdf
accesso riservato
Dimensione
1.66 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.66 MB | Adobe PDF |
The text of this website © Università degli studi di Padova. Full Text are published under a non-exclusive license. Metadata are under a CC0 License
https://hdl.handle.net/20.500.12608/74819