Il presente lavoro si pone l’obiettivo di analizzare l’evoluzione della dottrina e della giurisprudenza in materia di responsabilità civile del personale scolastico, in modo particolare degli insegnanti, al fine di fare il punto sugli orientamenti che attualmente risultano prevalenti a livello dottrinale e giurisprudenziale. L’attenzione è focalizzata non solo sulle tradizionali attività di insegnamento in aula e nell’ambiente scolastico comunemente inteso, ma anche sulle esperienze formative svolte al di fuori della struttura istituzionale, in modo particolare sui tirocini curricolari previsti nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). La ricerca analizza come si è arrivati alla definizione, a livello dottrinale e giurisprudenziale, di diverse forme di responsabilità, individuando le fonti normative, primarie e secondarie, i principi giuridici, i limiti, i presupposti e gli oneri probatori per le parti in causa. Da questi elementi emerge, innanzitutto, il ruolo specifico del personale docente e il suo dovere di vigilanza che si affianca ai compiti di carattere educativo, formativo e di istruzione. Proprio l’affidamento e il correlato obbligo di vigilanza sono alla base di due diverse forme di responsabilità civile in capo ai docenti, al personale non docente e all’istituzione scolastica. La prima forma è quella della responsabilità da fatto illecito (responsabilità extracontrattuale), disciplinata in particolare dagli artt. 2047, comma 1°, e 2048, comma 2°, c.c. mentre la seconda è quella della responsabilità da inadempimento di un’obbligazione contrattuale (responsabilità contrattuale), disciplinata dall’art. 1218 c.c. Il ricorso all’una oppure all’altra tipologia di responsabilità civile, rispetto alle diverse forme di danno cagionato oppure autocagionato, è mutato nel corso del tempo e un punto fondamentale di svolta è stato segnato dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 9346/2002. Tale pronuncia ha applicato, per la prima volta, la disciplina della responsabilità contrattuale ex art. 1218 all’ambito scolastico, prevedendo anche la forma specifica della responsabilità da contatto sociale qualificato con riferimento al rapporto tra insegnante e studente. Questi aspetti sono trattati tenendo conto della complessità della realtà scolastica in conseguenza di diversi fattori, come quello anagrafico, che incide ampiamente sulla definizione delle modalità di vigilanza, e quello della varietà di figure professionali che operano nell’ambiente scolastico. La questione della responsabilità civile si presenta, infine, ulteriormente più complessa nel caso dei tirocini curriculari svolti dagli studenti, presso soggetti esterni, in ambito PCTO. Questa modalità formativa, che in alcuni recenti episodi ha portato anche al verificarsi di eventi luttuosi o di infortuni gravi, amplia largamente la questione della responsabilità civile in caso di danno subito o provocato dallo studente e per questo motivo vi è stata dedicata una particolare attenzione, in considerazione soprattutto del ruolo che spetta al soggetto ospitante esterno in virtù dell’art. 2087 c.c. e del d.lgs. 81/2008.

La responsabilità civile del personale scolastico: percorsi dottrinali e giurisprudenziali rispetto alle complessità emergenti nella scuola italiana

MADDALENA, CLAUDIO
2023/2024

Abstract

Il presente lavoro si pone l’obiettivo di analizzare l’evoluzione della dottrina e della giurisprudenza in materia di responsabilità civile del personale scolastico, in modo particolare degli insegnanti, al fine di fare il punto sugli orientamenti che attualmente risultano prevalenti a livello dottrinale e giurisprudenziale. L’attenzione è focalizzata non solo sulle tradizionali attività di insegnamento in aula e nell’ambiente scolastico comunemente inteso, ma anche sulle esperienze formative svolte al di fuori della struttura istituzionale, in modo particolare sui tirocini curricolari previsti nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). La ricerca analizza come si è arrivati alla definizione, a livello dottrinale e giurisprudenziale, di diverse forme di responsabilità, individuando le fonti normative, primarie e secondarie, i principi giuridici, i limiti, i presupposti e gli oneri probatori per le parti in causa. Da questi elementi emerge, innanzitutto, il ruolo specifico del personale docente e il suo dovere di vigilanza che si affianca ai compiti di carattere educativo, formativo e di istruzione. Proprio l’affidamento e il correlato obbligo di vigilanza sono alla base di due diverse forme di responsabilità civile in capo ai docenti, al personale non docente e all’istituzione scolastica. La prima forma è quella della responsabilità da fatto illecito (responsabilità extracontrattuale), disciplinata in particolare dagli artt. 2047, comma 1°, e 2048, comma 2°, c.c. mentre la seconda è quella della responsabilità da inadempimento di un’obbligazione contrattuale (responsabilità contrattuale), disciplinata dall’art. 1218 c.c. Il ricorso all’una oppure all’altra tipologia di responsabilità civile, rispetto alle diverse forme di danno cagionato oppure autocagionato, è mutato nel corso del tempo e un punto fondamentale di svolta è stato segnato dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 9346/2002. Tale pronuncia ha applicato, per la prima volta, la disciplina della responsabilità contrattuale ex art. 1218 all’ambito scolastico, prevedendo anche la forma specifica della responsabilità da contatto sociale qualificato con riferimento al rapporto tra insegnante e studente. Questi aspetti sono trattati tenendo conto della complessità della realtà scolastica in conseguenza di diversi fattori, come quello anagrafico, che incide ampiamente sulla definizione delle modalità di vigilanza, e quello della varietà di figure professionali che operano nell’ambiente scolastico. La questione della responsabilità civile si presenta, infine, ulteriormente più complessa nel caso dei tirocini curriculari svolti dagli studenti, presso soggetti esterni, in ambito PCTO. Questa modalità formativa, che in alcuni recenti episodi ha portato anche al verificarsi di eventi luttuosi o di infortuni gravi, amplia largamente la questione della responsabilità civile in caso di danno subito o provocato dallo studente e per questo motivo vi è stata dedicata una particolare attenzione, in considerazione soprattutto del ruolo che spetta al soggetto ospitante esterno in virtù dell’art. 2087 c.c. e del d.lgs. 81/2008.
2023
The civil liability of school staff: legal devolpments in relation to the emerging complexities of the Italian school system
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