Il seguente elaborato ha come obiettivo l’analisi dei profili della responsabilità amministrativa relativamente agli assetti organizzativi societari: punto di partenza della trattazione è l’articolo 2086 c.c., in particolare il secondo comma. Si pone in risalto in primo luogo la figura e il ruolo dell’assetto nelle sue tre tipologie (organizzativo, amministrativo e contabile), la definizione del concetto di adeguatezza e l’identificazione dei relativi criteri di valutazione, alla luce anche delle disposizioni del Codice della crisi. Si prosegue con l’individuazione e l’inquadramento della responsabilità degli amministratori in tale ambito, dapprima soffermandosi sull’ importanza della business judgement rule e poi sulla possibilità e correttezza di applicazione di questo principio alle scelte organizzative che gli amministratori sono chiamati a compiere. Particolare attenzione è rivolta al tema della violazione dell’obbligo di predisporre adeguati assetti ed alla sua qualificazione in termini di dovere generale o specifico; l’esame delle manifestazioni concrete della violazione considera la differente ripartizione delle responsabilità all’interno dell’organo amministrativo, come evidenziato dall’art. 2381 c.c. La disamina torna poi all’articolo 2086 c.c. per comprenderne appieno il significato e definirne la funzione anche in relazione al suo collocamento sistematico. Infine, si volge lo sguardo agli ordinamenti di civil law e common law ai fini di un’analisi comparatistica della materia.
La responsabilità degli amministratori per assetti organizzativi inadeguati
CERCHIAI, ANGELA MARTINA
2023/2024
Abstract
Il seguente elaborato ha come obiettivo l’analisi dei profili della responsabilità amministrativa relativamente agli assetti organizzativi societari: punto di partenza della trattazione è l’articolo 2086 c.c., in particolare il secondo comma. Si pone in risalto in primo luogo la figura e il ruolo dell’assetto nelle sue tre tipologie (organizzativo, amministrativo e contabile), la definizione del concetto di adeguatezza e l’identificazione dei relativi criteri di valutazione, alla luce anche delle disposizioni del Codice della crisi. Si prosegue con l’individuazione e l’inquadramento della responsabilità degli amministratori in tale ambito, dapprima soffermandosi sull’ importanza della business judgement rule e poi sulla possibilità e correttezza di applicazione di questo principio alle scelte organizzative che gli amministratori sono chiamati a compiere. Particolare attenzione è rivolta al tema della violazione dell’obbligo di predisporre adeguati assetti ed alla sua qualificazione in termini di dovere generale o specifico; l’esame delle manifestazioni concrete della violazione considera la differente ripartizione delle responsabilità all’interno dell’organo amministrativo, come evidenziato dall’art. 2381 c.c. La disamina torna poi all’articolo 2086 c.c. per comprenderne appieno il significato e definirne la funzione anche in relazione al suo collocamento sistematico. Infine, si volge lo sguardo agli ordinamenti di civil law e common law ai fini di un’analisi comparatistica della materia.File | Dimensione | Formato | |
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LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI PER ASSETTI ORGANIZZATIVI INADEGUATI.pdf
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/78491