La crisi coniugale porta verso la separazione personale che non è altro che la situazione di legale sospensione dei doveri derivanti dal matrimonio, salvo il dovere dell'assistenza materiale; la separazione può essere giudiziale o consensuale. Il divorzio - ammesso nel nostro ordinamento con la l.898/1970 - è definito come lo scioglimento definitivo del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La riforma Cartabia ha inciso profondamente nel diritto di famiglia, attuando nello specifico una importante riforma del processo della giustizia familiare e minorile al fine di garantire una semplificazione processuale e di attuare l’economia dei procedimenti. Il d.lgs.149/2022 ha introdotto la possibilità di un cumulo della domanda di separazione e divorzio, fermo restando che la domanda di divorzio è procedibile solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e solo dopo che quest’ultima si sia protratta ininterrottamente per la durata prevista dalla legge (12 mesi se la separazione è giudiziale e 6 mesi se la separazione è consensuale). Ulteriore novità consiste nell’obbligo per i genitori di figli minori di depositare anche il cosiddetto piano genitoriale. I procedimenti in questione si dovranno svolgere di fronte ad un particolare giudice ad hoc istituito con tale riforma: il Tribunale unico per le persone, le famiglie e i minorenni.
La riforma Cartabia nelle procedure di separazione e divorzio
GIROTTO, SIBILLA
2023/2024
Abstract
La crisi coniugale porta verso la separazione personale che non è altro che la situazione di legale sospensione dei doveri derivanti dal matrimonio, salvo il dovere dell'assistenza materiale; la separazione può essere giudiziale o consensuale. Il divorzio - ammesso nel nostro ordinamento con la l.898/1970 - è definito come lo scioglimento definitivo del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La riforma Cartabia ha inciso profondamente nel diritto di famiglia, attuando nello specifico una importante riforma del processo della giustizia familiare e minorile al fine di garantire una semplificazione processuale e di attuare l’economia dei procedimenti. Il d.lgs.149/2022 ha introdotto la possibilità di un cumulo della domanda di separazione e divorzio, fermo restando che la domanda di divorzio è procedibile solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e solo dopo che quest’ultima si sia protratta ininterrottamente per la durata prevista dalla legge (12 mesi se la separazione è giudiziale e 6 mesi se la separazione è consensuale). Ulteriore novità consiste nell’obbligo per i genitori di figli minori di depositare anche il cosiddetto piano genitoriale. I procedimenti in questione si dovranno svolgere di fronte ad un particolare giudice ad hoc istituito con tale riforma: il Tribunale unico per le persone, le famiglie e i minorenni.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/78526