Le lettere di patronage costituiscono una peculiare forma di garanzia, impiegata come strumento, nell’alveo di una più complessa operazione di finanziamento - tipicamente bancario -, informato alla causa di offrire una sufficiente cautela al diritto di credito della banca, facilitando, al contempo, l’apertura, il rinnovo o il mantenimento di una linea di credito in favore di un terzo soggetto, c.d. patrocinato, rispetto all’emittente del documento, c.d. patrocinante. L’elaborato si propone, preliminarmente, di dare contezza dei tratti descrittivi e funzionali della fattispecie e della sua natura giuridica, anche eseguendo un raffronto con altre forme di garanzia. Seguono considerazioni sulla necessarietà di evitare di adottare un approccio generalizzato alla figura in esame, posta la varietà contenutistica che la connota, al fine di operare una appropriata interpretazione. La ricerca è mirata alla definizione della disciplina che informa il patronage - fattispecie giuridicamente atipica -, in particolare, vagliando, sul versante pratico, la possibilità che un improprio confezionamento della lettera dia luogo a qualificazioni sfavorevoli, quantomeno per uno dei soggetti involti nel rapporto, oppure alla creazione di un contratto innominato misto anziché di una convenzione atipica con connotati propri, e l’opportunità di applicare, per altro verso, a documenti che contengano dichiarazioni in toto riconducibili alla presente garanzia autonoma, le norme in tema di fideiussione mediante il ricorso al criterio ermeneutico dell’analogia. Segue, a concludere, la disamina di ulteriori aspetti attinenti: la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, l’iscrizione in bilancio e i profili fiscali.
Il patronage come garanzia nei finanziamenti bancari
BARALDO, MARTINA
2024/2025
Abstract
Le lettere di patronage costituiscono una peculiare forma di garanzia, impiegata come strumento, nell’alveo di una più complessa operazione di finanziamento - tipicamente bancario -, informato alla causa di offrire una sufficiente cautela al diritto di credito della banca, facilitando, al contempo, l’apertura, il rinnovo o il mantenimento di una linea di credito in favore di un terzo soggetto, c.d. patrocinato, rispetto all’emittente del documento, c.d. patrocinante. L’elaborato si propone, preliminarmente, di dare contezza dei tratti descrittivi e funzionali della fattispecie e della sua natura giuridica, anche eseguendo un raffronto con altre forme di garanzia. Seguono considerazioni sulla necessarietà di evitare di adottare un approccio generalizzato alla figura in esame, posta la varietà contenutistica che la connota, al fine di operare una appropriata interpretazione. La ricerca è mirata alla definizione della disciplina che informa il patronage - fattispecie giuridicamente atipica -, in particolare, vagliando, sul versante pratico, la possibilità che un improprio confezionamento della lettera dia luogo a qualificazioni sfavorevoli, quantomeno per uno dei soggetti involti nel rapporto, oppure alla creazione di un contratto innominato misto anziché di una convenzione atipica con connotati propri, e l’opportunità di applicare, per altro verso, a documenti che contengano dichiarazioni in toto riconducibili alla presente garanzia autonoma, le norme in tema di fideiussione mediante il ricorso al criterio ermeneutico dell’analogia. Segue, a concludere, la disamina di ulteriori aspetti attinenti: la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, l’iscrizione in bilancio e i profili fiscali.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/84574