Con l’approvazione da parte del Parlamento della legge n. 69 del 19 luglio 2019 intitolata “disposizioni in tema di violenza domestica e di genere”, l’ordinamento si è impegnato a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e violenza di genere intervenendo sul Codice Penale e sul Codice di Procedura Penale. Tale legge ha aggiunto tra le fattispecie di reato previste dal Codice Penale l’art 612-ter dal titolo “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” che va a punire quel fenomeno che comunemente, anche se non correttamente, rientra sotto il termine di ‘revenge porn’ cioè una nuova forma di violenza sessuale in cui un soggetto pone diffonde materiale sessualmente esplicito senza il consenso della persona raffigurata al fine di arrecare nocumento alla stessa. Questo elaborato, parte dall’analisi del termine ‘revenge porn’ e dalle condotte che vi rientrano e che erroneamente vengono ricondotte a tale fattispecie. Si pone poi l’obiettivo di analizzare il quadro normativo del fenomeno della violenza di genere con particolare riferimento all’evoluzione normativa riguardante la fattispecie di diffusione di materiale sessualmente esplicito; analisi che prende in considerazione non solo l’ordinamento nazionale ma anche la criminalizzazione di tali condotte, e più in generale della violenza di genere, negli ordinamenti stranieri. Per l’ordinamento nazionale, l’analisi si pone inizialmente nella fase antecedente all’introduzione dell’art. 612-ter, partendo dal contesto in cui, in sostituzione ad esso, venivano prese in considerazione altre fattispecie che però non riuscivano a cogliere il disvalore della condotta in esame; per poi passare all’introduzione della fattispecie nel 2019; fino ad arrivare all’attuale stato dell’arte con le modifiche intervenute sulla legge n. 69 del 2019 ad opera della legge n. 168 del 2023 e il D.D.L. di iniziativa governativa n. 1433 che prevede l’introduzione di una stretta ulteriore sulla violenza di genere con l’introduzione del reato di femminicidio all’art. 557-bis. Nella seconda parte, verrà trattata l’analisi della nuova figura di reato e si ne analizzeranno le difficoltà interpretative innanzi alle quali si sono trovati gli interpreti; difficoltà dovute alla fretta e alla situazione emergenziale che hanno portato il nostro legislatore all’emanazione della legge in esame. Si cercherà di spiegare come dovrebbe essere inteso il dettato normativo e quale fosse l’intento del legislatore analizzando la vaghezza di alcuni incisi presenti nell’art. 612-ter. In ultimo, l’elaborato sarà incentrato sull’evoluzione tecnologica che avuto un impatto profondo sulla quotidianità e che ha introdotto sistemi in grado di trasformare il modo in cui percepiamo la realtà che ci circonda. Ci si soffermerà sul fenomeno del deepfake, cioè quei contenuti multimediali di origine interamente artificiale che, partendo da contenuti reali quali immagini o audio, riescono a ricreare movimenti di un volto o di un corpo e a imitarne fedelmente una voce; se ne analizzerà l’evoluzione e il funzionamento ma soprattutto il suo utilizzo per la creazione dei c.d. porn deepfake, cioè immagini artificiali di natura pornografica. Punto centrale sarà l’analisi di questa pratica e i possibili punti di contatto con la fattispecie di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Verrà anche analizzata l’evoluzione normativa europea in tema di Intelligenza artificiale e della possibile tutela dal fenomeno del deepfake con uno sguardo al D.D.L. 1066 del 23 aprile 2024 che ha, tra le novità più importanti, l’introduzione dell’art. 612-quater riguardante il reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente, ossia il reato di deepfake. In ultimo, il fenomeno è analizzato in chiave comparativistica con gli ordinamenti di USA, Corea del Sud e Cina.
La fattispecie della diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
PELLEGRINO, ANNAPAOLA
2024/2025
Abstract
Con l’approvazione da parte del Parlamento della legge n. 69 del 19 luglio 2019 intitolata “disposizioni in tema di violenza domestica e di genere”, l’ordinamento si è impegnato a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e violenza di genere intervenendo sul Codice Penale e sul Codice di Procedura Penale. Tale legge ha aggiunto tra le fattispecie di reato previste dal Codice Penale l’art 612-ter dal titolo “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” che va a punire quel fenomeno che comunemente, anche se non correttamente, rientra sotto il termine di ‘revenge porn’ cioè una nuova forma di violenza sessuale in cui un soggetto pone diffonde materiale sessualmente esplicito senza il consenso della persona raffigurata al fine di arrecare nocumento alla stessa. Questo elaborato, parte dall’analisi del termine ‘revenge porn’ e dalle condotte che vi rientrano e che erroneamente vengono ricondotte a tale fattispecie. Si pone poi l’obiettivo di analizzare il quadro normativo del fenomeno della violenza di genere con particolare riferimento all’evoluzione normativa riguardante la fattispecie di diffusione di materiale sessualmente esplicito; analisi che prende in considerazione non solo l’ordinamento nazionale ma anche la criminalizzazione di tali condotte, e più in generale della violenza di genere, negli ordinamenti stranieri. Per l’ordinamento nazionale, l’analisi si pone inizialmente nella fase antecedente all’introduzione dell’art. 612-ter, partendo dal contesto in cui, in sostituzione ad esso, venivano prese in considerazione altre fattispecie che però non riuscivano a cogliere il disvalore della condotta in esame; per poi passare all’introduzione della fattispecie nel 2019; fino ad arrivare all’attuale stato dell’arte con le modifiche intervenute sulla legge n. 69 del 2019 ad opera della legge n. 168 del 2023 e il D.D.L. di iniziativa governativa n. 1433 che prevede l’introduzione di una stretta ulteriore sulla violenza di genere con l’introduzione del reato di femminicidio all’art. 557-bis. Nella seconda parte, verrà trattata l’analisi della nuova figura di reato e si ne analizzeranno le difficoltà interpretative innanzi alle quali si sono trovati gli interpreti; difficoltà dovute alla fretta e alla situazione emergenziale che hanno portato il nostro legislatore all’emanazione della legge in esame. Si cercherà di spiegare come dovrebbe essere inteso il dettato normativo e quale fosse l’intento del legislatore analizzando la vaghezza di alcuni incisi presenti nell’art. 612-ter. In ultimo, l’elaborato sarà incentrato sull’evoluzione tecnologica che avuto un impatto profondo sulla quotidianità e che ha introdotto sistemi in grado di trasformare il modo in cui percepiamo la realtà che ci circonda. Ci si soffermerà sul fenomeno del deepfake, cioè quei contenuti multimediali di origine interamente artificiale che, partendo da contenuti reali quali immagini o audio, riescono a ricreare movimenti di un volto o di un corpo e a imitarne fedelmente una voce; se ne analizzerà l’evoluzione e il funzionamento ma soprattutto il suo utilizzo per la creazione dei c.d. porn deepfake, cioè immagini artificiali di natura pornografica. Punto centrale sarà l’analisi di questa pratica e i possibili punti di contatto con la fattispecie di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Verrà anche analizzata l’evoluzione normativa europea in tema di Intelligenza artificiale e della possibile tutela dal fenomeno del deepfake con uno sguardo al D.D.L. 1066 del 23 aprile 2024 che ha, tra le novità più importanti, l’introduzione dell’art. 612-quater riguardante il reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente, ossia il reato di deepfake. In ultimo, il fenomeno è analizzato in chiave comparativistica con gli ordinamenti di USA, Corea del Sud e Cina.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/87063