The research addresses the issue of discrimination in contracts, with a particular focus on discrimination related to gender. The most significant and remembered historical event concerning discrimination is the Holocaust, the genocide carried out against people considered enemies of the Nazi German people in the 1940s. People were deported to concentration camps mainly because they were Jewish, but also for being prisoners of war or political opponents, people with disabilities, homosexuals, and bisexuals. After this tragic historical moment, there was a desire to prevent such horrors from happening again, leading to the creation of the Universal Declaration of Human Rights, aimed at protecting the freedom and rights of every individual, regardless of skin color, race, religion, or sexual orientation. In the first chapter of this research, the sources from which the principle of non-discrimination draws are reconstructed, distinguishing those of European origin from international ones, and finally examining the sources of the non-discrimination principle within the Italian legal system. Among the European sources are the founding Treaties of the European Union, the Charters, and the Directives, which together form a legal framework that complements the legal systems of each contracting state of the Union. Then, an overview of international sources that contributed to the development of the non-discrimination principle and anti-discrimination protections at a global level is provided. Finally, the sources of the Italian legal system are discussed, which, together with European and international sources, have helped create a legal framework that today defines the entire normative system of the non-discrimination principle. In the second chapter, the focus shifts to the gender factor and its applications, specifically regarding the principle of equal treatment between men and women in access to goods and services and their provision. In particular, Directive 2004/113/EC, implemented into Italian law through Legislative Decree No. 196 of November 6, 2007, is analyzed. Besides definitions of discrimination and the various forms it can take, attention is also given to the remedies and tools provided by legislation to combat and oppose discriminatory behaviors. The third and final chapter deals with a concrete case of alleged discriminatory behavior involving a rental contract that was not finalized. The case involves a property owner used as a university residence, the agency responsible for mediation, and a “transgender” person—someone who identifies with a gender different from their biological sex. Starting from the recounting of the events that led the transgender individual to seek legal action, the chapter proceeds with the decisions made at different stages of the legal process: the Court of Trento, the Court of Appeal, and finally the Court of Cassation. The analysis of this legal case concludes by focusing on the most significant arguments developed by the Cassation Court: direct discrimination, the burden of proof, and the gender factor, which, more than ever in this specific case, takes on an innovative and inclusive significance, especially given the transgender condition of the person involved.

La ricerca affronta il tema della discriminazione nel contratto e si concentra in modo particolare su quella legata al fattore genere. L’evento storico più sentito e ricordato in tema di discriminazione è l’olocausto, il genocidio avvenuto nei confronti di persone considerate nemici del popolo della Germania nazista, negli anni ‘40 del secolo scorso. Venivano deportate persone nei campi di concentramento per il loro essere soprattutto ebrei, ma anche per essere prigionieri di guerra o oppositori politici, persone con disabilità, omosessuali e bisessuali. Dopo questo drammatico momento storico, ci fu la volontà di non commettere più un tale orrore e fu così che nacque la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, con lo scopo di tutelare la libertà e i diritti di ciascun individuo, indipendentemente dal colore della pelle, dalla razza, dalla religione e dall’orientamento sessuale. Nel primo capitolo di questa ricerca vengono ricostruite le fonti da cui il principio di discriminazione attinge, distinguendo quelle di natura europea, da quelle internazionali per trattare infine le fonti del principio di non discriminazione nell’ordinamento italiano. Tra le fonti europee rientrano i Trattati costitutivi dell’Unione Europea, le Carte e le Direttive che insieme formano un quadro normativo che va ad integrare l’ordinamento cui appartiene ciascuno Stato contraente dell’Unione. Segue poi un excursus delle fonti internazionali che hanno contribuito alla formazione del principio di non discriminazione ed alla tutela antidiscriminatoria a livello globale. Infine, vengono trattate le fonti dell’ordinamento italiano che, unitamente a quelle di origine europea e internazionale, hanno contribuito a creare una cornice normativa che, ad oggi, definisce tutto il sistema normativo del principio di non discriminazione. Nel secondo capitolo si sposta l’attenzione sul fattore genere e le sue applicazioni, con riferimento specifico al principio della parità di trattamento tra uomo e donna per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura. In particolare, vengono analizzate la Direttiva n. 2004/113/CE, recepita nell’ordinamento italiano attraverso il decreto legislativo n. 196, 6 novembre 2007. Oltre alle definizioni di discriminazione e le varie forme in cui essa si può manifestare, l’attenzione viene posta anche ai rimedi e agli strumenti messi a disposizione dal legislatore per combattere e contrastare i comportamenti discriminatori. Nel terzo ed ultimo capitolo viene trattata una vicenda concreta di asserito comportamento discriminatorio, riguardante un contratto di locazione non concluso. La questione coinvolge un proprietario di un immobile adibito a residenza universitaria, l’agenzia responsabile della mediazione ed una persona «transgender», ovvero una persona che si 6 identifica in un sesso diverso da quello biologico. Partendo dal raccontare i fatti avvenuti che hanno portato la persona transgender al ricorso giudiziario, si proseguirà con l’esporre le decisioni prese nelle diverse fasi processuali, il Tribunale di Trento, la Corte d’Appello ed infine la Corte di Cassazione. Lo studio del caso giudiziario si conclude soffermandosi sulle argomentazioni più significative sviluppate dalla Cassazione: la discriminazione diretta, l’onere della prova e il fattore “genere” che, mai come in questo specifico caso, assume una valenza innovativa e inclusiva data, in particolar modo, dalla condizione di «transgender» della persona coinvolta.

LA DISCRIMINAZIONE NEL CONTRATTO: DAL PRINCIPIO EUROPEO ALLA GIURISPRUDENZA PIU' RECENTE.

RUZZON, ELENA
2024/2025

Abstract

The research addresses the issue of discrimination in contracts, with a particular focus on discrimination related to gender. The most significant and remembered historical event concerning discrimination is the Holocaust, the genocide carried out against people considered enemies of the Nazi German people in the 1940s. People were deported to concentration camps mainly because they were Jewish, but also for being prisoners of war or political opponents, people with disabilities, homosexuals, and bisexuals. After this tragic historical moment, there was a desire to prevent such horrors from happening again, leading to the creation of the Universal Declaration of Human Rights, aimed at protecting the freedom and rights of every individual, regardless of skin color, race, religion, or sexual orientation. In the first chapter of this research, the sources from which the principle of non-discrimination draws are reconstructed, distinguishing those of European origin from international ones, and finally examining the sources of the non-discrimination principle within the Italian legal system. Among the European sources are the founding Treaties of the European Union, the Charters, and the Directives, which together form a legal framework that complements the legal systems of each contracting state of the Union. Then, an overview of international sources that contributed to the development of the non-discrimination principle and anti-discrimination protections at a global level is provided. Finally, the sources of the Italian legal system are discussed, which, together with European and international sources, have helped create a legal framework that today defines the entire normative system of the non-discrimination principle. In the second chapter, the focus shifts to the gender factor and its applications, specifically regarding the principle of equal treatment between men and women in access to goods and services and their provision. In particular, Directive 2004/113/EC, implemented into Italian law through Legislative Decree No. 196 of November 6, 2007, is analyzed. Besides definitions of discrimination and the various forms it can take, attention is also given to the remedies and tools provided by legislation to combat and oppose discriminatory behaviors. The third and final chapter deals with a concrete case of alleged discriminatory behavior involving a rental contract that was not finalized. The case involves a property owner used as a university residence, the agency responsible for mediation, and a “transgender” person—someone who identifies with a gender different from their biological sex. Starting from the recounting of the events that led the transgender individual to seek legal action, the chapter proceeds with the decisions made at different stages of the legal process: the Court of Trento, the Court of Appeal, and finally the Court of Cassation. The analysis of this legal case concludes by focusing on the most significant arguments developed by the Cassation Court: direct discrimination, the burden of proof, and the gender factor, which, more than ever in this specific case, takes on an innovative and inclusive significance, especially given the transgender condition of the person involved.
2024
DISCRIMINATION IN CONTRACT: FROM THE EUROPEAN PRINCIPLE TO THE MOST RECENT JURISPRUDENCE.
La ricerca affronta il tema della discriminazione nel contratto e si concentra in modo particolare su quella legata al fattore genere. L’evento storico più sentito e ricordato in tema di discriminazione è l’olocausto, il genocidio avvenuto nei confronti di persone considerate nemici del popolo della Germania nazista, negli anni ‘40 del secolo scorso. Venivano deportate persone nei campi di concentramento per il loro essere soprattutto ebrei, ma anche per essere prigionieri di guerra o oppositori politici, persone con disabilità, omosessuali e bisessuali. Dopo questo drammatico momento storico, ci fu la volontà di non commettere più un tale orrore e fu così che nacque la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, con lo scopo di tutelare la libertà e i diritti di ciascun individuo, indipendentemente dal colore della pelle, dalla razza, dalla religione e dall’orientamento sessuale. Nel primo capitolo di questa ricerca vengono ricostruite le fonti da cui il principio di discriminazione attinge, distinguendo quelle di natura europea, da quelle internazionali per trattare infine le fonti del principio di non discriminazione nell’ordinamento italiano. Tra le fonti europee rientrano i Trattati costitutivi dell’Unione Europea, le Carte e le Direttive che insieme formano un quadro normativo che va ad integrare l’ordinamento cui appartiene ciascuno Stato contraente dell’Unione. Segue poi un excursus delle fonti internazionali che hanno contribuito alla formazione del principio di non discriminazione ed alla tutela antidiscriminatoria a livello globale. Infine, vengono trattate le fonti dell’ordinamento italiano che, unitamente a quelle di origine europea e internazionale, hanno contribuito a creare una cornice normativa che, ad oggi, definisce tutto il sistema normativo del principio di non discriminazione. Nel secondo capitolo si sposta l’attenzione sul fattore genere e le sue applicazioni, con riferimento specifico al principio della parità di trattamento tra uomo e donna per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura. In particolare, vengono analizzate la Direttiva n. 2004/113/CE, recepita nell’ordinamento italiano attraverso il decreto legislativo n. 196, 6 novembre 2007. Oltre alle definizioni di discriminazione e le varie forme in cui essa si può manifestare, l’attenzione viene posta anche ai rimedi e agli strumenti messi a disposizione dal legislatore per combattere e contrastare i comportamenti discriminatori. Nel terzo ed ultimo capitolo viene trattata una vicenda concreta di asserito comportamento discriminatorio, riguardante un contratto di locazione non concluso. La questione coinvolge un proprietario di un immobile adibito a residenza universitaria, l’agenzia responsabile della mediazione ed una persona «transgender», ovvero una persona che si 6 identifica in un sesso diverso da quello biologico. Partendo dal raccontare i fatti avvenuti che hanno portato la persona transgender al ricorso giudiziario, si proseguirà con l’esporre le decisioni prese nelle diverse fasi processuali, il Tribunale di Trento, la Corte d’Appello ed infine la Corte di Cassazione. Lo studio del caso giudiziario si conclude soffermandosi sulle argomentazioni più significative sviluppate dalla Cassazione: la discriminazione diretta, l’onere della prova e il fattore “genere” che, mai come in questo specifico caso, assume una valenza innovativa e inclusiva data, in particolar modo, dalla condizione di «transgender» della persona coinvolta.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12608/89350