L’art. 196, comma 1, del codice di procedura penale stabilisce che “ogni persona ha la capacità di testimoniare”: pertanto, anche il minore, indipendentemente dall’età, è considerato in grado di rendere testimonianza in giudizio. Tuttavia, qualora il giudice lo ritenga opportuno, può disporre accertamenti tecnici volti a valutare l’“idoneità mentale o fisica a rendere testimonianza”. In tale contesto si inserisce il ruolo del perito, ausiliario del giudice, chiamato a offrire le proprie competenze professionali affinché la prova testimoniale, in particolare quando resa da soggetti cosiddetti vulnerabili, come i minori o persone con fragilità psichiche, venga acquisita garantendo sia la tutela della Salute del minore chiamato a rendere testimonianza in ambito giudiziario, sia il valore probatorio del testo raccolto attraverso la testimonianza. Nel presente elaborato, partendo da un’analisi delle Linee Guida e delle prassi adottate in ambito di valutazione dell'idoneità a testimoniare e da una review di articoli scientifici, è stata condotta una riflessione critica sullo stato dell’arte in materia di valutazione dell’idoneità a testimoniare. Da tale analisi, sono emerse molteplici criticità epistemologiche, teoriche e metodologiche che possono limitare la possibilità per il perito di offrire un contributo che si possa porre in modo rigoroso e fondato rispetto al quesito del giudice. Alla luce di tali criticità e dai riferimenti teorico-epistemologici della Scienza Dialogica, si evidenzia l’esigenza di ridefinire il costrutto di idoneità a testimoniare entro il realismo concettuale e di sviluppare un progetto di ricerca basato sulla metodologia MADIT, capace di fornire un riferimento metodologico condivisibile dagli esperti del settore.

La capacità di rendere testimonianza del minore: verso uno scarto paradigmatico per la valutazione del costrutto in ambito giuridico

CAON, GIOVANNI
2024/2025

Abstract

L’art. 196, comma 1, del codice di procedura penale stabilisce che “ogni persona ha la capacità di testimoniare”: pertanto, anche il minore, indipendentemente dall’età, è considerato in grado di rendere testimonianza in giudizio. Tuttavia, qualora il giudice lo ritenga opportuno, può disporre accertamenti tecnici volti a valutare l’“idoneità mentale o fisica a rendere testimonianza”. In tale contesto si inserisce il ruolo del perito, ausiliario del giudice, chiamato a offrire le proprie competenze professionali affinché la prova testimoniale, in particolare quando resa da soggetti cosiddetti vulnerabili, come i minori o persone con fragilità psichiche, venga acquisita garantendo sia la tutela della Salute del minore chiamato a rendere testimonianza in ambito giudiziario, sia il valore probatorio del testo raccolto attraverso la testimonianza. Nel presente elaborato, partendo da un’analisi delle Linee Guida e delle prassi adottate in ambito di valutazione dell'idoneità a testimoniare e da una review di articoli scientifici, è stata condotta una riflessione critica sullo stato dell’arte in materia di valutazione dell’idoneità a testimoniare. Da tale analisi, sono emerse molteplici criticità epistemologiche, teoriche e metodologiche che possono limitare la possibilità per il perito di offrire un contributo che si possa porre in modo rigoroso e fondato rispetto al quesito del giudice. Alla luce di tali criticità e dai riferimenti teorico-epistemologici della Scienza Dialogica, si evidenzia l’esigenza di ridefinire il costrutto di idoneità a testimoniare entro il realismo concettuale e di sviluppare un progetto di ricerca basato sulla metodologia MADIT, capace di fornire un riferimento metodologico condivisibile dagli esperti del settore.
2024
The capacity of minors to testify: towards a paradigm shift in the assessment of the construct within the legal domain
Capacità
Testimonianza
Minore
Perizia
Scienza Dialogica
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12608/91023