Con l’ordinanza n. 97 del 2021, la Consulta torna a prendere posizione sull’ampiamente discusso tema del cd. “ergastolo ostativo” ma in un contesto mutato rispetto a quello in cui si era precedentemente espressa nella sentenza n. 135 del 2003. A sollecitare una più attenta valorizzazione del detenuto non ammesso ai benefici penitenziari e, specialmente, alla libertà condizionale ex art. 176 c.p., è, infatti, la Corte EDU che, con il caso Viola c. Italia del 2019, pone le basi per una pronuncia di incostituzionalità dell’istituto. Il Giudice delle Leggi sembra accogliere il monito, tuttavia esso sceglie di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per una più completa revisione dell’art. 4bis l. 354/1975: la presente tesi muove, quindi, proprio da questa possibilità posta in capo al Parlamento per mettere in luce quegli elementi che una legge di riforma non può non tenere in considerazione. Se, infatti, da una parte, la questione si reinserisce in un filone giurisprudenziale noto e storicamente radicato qual è quello della legittimità di una pena perpetua, dall’altro emergono le peculiarità di un settore nel quale la collaborazione è stata a lungo considerata unico concreto sistema di argine alla criminalità. Una volta compresi questi presupposti, è quindi possibile procedere ad una meditata disamina del d.d.l. 2574/2022, anche in vista di una sua probabile prossima approvazione a norma di legge.
L' "Ergastolo Ostativo" nell'Ordinanza 97/2021 della Corte Costituzionale: tra interrogativi che riaffiorano e peculiarità del contrasto alla criminalità organizzata
VANUZZO, SAMANTA
2021/2022
Abstract
Con l’ordinanza n. 97 del 2021, la Consulta torna a prendere posizione sull’ampiamente discusso tema del cd. “ergastolo ostativo” ma in un contesto mutato rispetto a quello in cui si era precedentemente espressa nella sentenza n. 135 del 2003. A sollecitare una più attenta valorizzazione del detenuto non ammesso ai benefici penitenziari e, specialmente, alla libertà condizionale ex art. 176 c.p., è, infatti, la Corte EDU che, con il caso Viola c. Italia del 2019, pone le basi per una pronuncia di incostituzionalità dell’istituto. Il Giudice delle Leggi sembra accogliere il monito, tuttavia esso sceglie di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per una più completa revisione dell’art. 4bis l. 354/1975: la presente tesi muove, quindi, proprio da questa possibilità posta in capo al Parlamento per mettere in luce quegli elementi che una legge di riforma non può non tenere in considerazione. Se, infatti, da una parte, la questione si reinserisce in un filone giurisprudenziale noto e storicamente radicato qual è quello della legittimità di una pena perpetua, dall’altro emergono le peculiarità di un settore nel quale la collaborazione è stata a lungo considerata unico concreto sistema di argine alla criminalità. Una volta compresi questi presupposti, è quindi possibile procedere ad una meditata disamina del d.d.l. 2574/2022, anche in vista di una sua probabile prossima approvazione a norma di legge.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/31605