La versione originaria dell'art. 4 Stat. Lav. prevedeva un divieto assoluto dell'utilizzo "di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa", al fine di tutelare la dignità della persona del lavoratore. Era, tuttavia, ammessa l'installazione di strumenti dai quali potesse derivare anche indirettamente un controllo a distanza, solo però al verificarsi di tassative esigenze, quali quelle "organizzative e produttive, o legate alla sicurezza sul lavoro" e, previo accordo collettivo, o in mancanza avrebbe provveduto l'Ispettorato territoriale del lavoro. Con il Jobs Act il divieto generale previsto al comma 1 dell'art. 4 Stat. Lav. diviene un divieto flessibile. Perciò, gli impianti e gli strumenti audiovisivi dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza possono essere installati oltre che per esigenze organizzative e produttive e alla sicurezza del lavoro, anche per esigenza di tutela del patrimonio aziendale, sempre previo accordo collettivo. Il comma 2 del novellato art 4 Stat. Lav. introduce invece un'innovativa distinzione tra "strumenti di controllo" e "strumenti di lavoro", da cui discende la previsione di non applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 ai soli strumenti di lavoro. Infine il comma 3 prevede che le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 siano utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, però a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003. Tale divieto non si applica invece agli strumenti di lavoro e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Jobs Act e controlli difensivi: la parola alla Cassazione
MATTARELLO, MARIACHIARA
2021/2022
Abstract
La versione originaria dell'art. 4 Stat. Lav. prevedeva un divieto assoluto dell'utilizzo "di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa", al fine di tutelare la dignità della persona del lavoratore. Era, tuttavia, ammessa l'installazione di strumenti dai quali potesse derivare anche indirettamente un controllo a distanza, solo però al verificarsi di tassative esigenze, quali quelle "organizzative e produttive, o legate alla sicurezza sul lavoro" e, previo accordo collettivo, o in mancanza avrebbe provveduto l'Ispettorato territoriale del lavoro. Con il Jobs Act il divieto generale previsto al comma 1 dell'art. 4 Stat. Lav. diviene un divieto flessibile. Perciò, gli impianti e gli strumenti audiovisivi dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza possono essere installati oltre che per esigenze organizzative e produttive e alla sicurezza del lavoro, anche per esigenza di tutela del patrimonio aziendale, sempre previo accordo collettivo. Il comma 2 del novellato art 4 Stat. Lav. introduce invece un'innovativa distinzione tra "strumenti di controllo" e "strumenti di lavoro", da cui discende la previsione di non applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 ai soli strumenti di lavoro. Infine il comma 3 prevede che le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 siano utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, però a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003. Tale divieto non si applica invece agli strumenti di lavoro e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/35658