The principle of non-refoulement is the fundamental principle of the Geneva Convention of 1951, “Convention relating to the Status of Refugees”, which entered into force on the 22 April 1954: it was signed by 144 states, it defines the term refugee and specifies both the rights of forced migrants and the legal obligations of states to protect them. This principle is explained at the article 33 called “Prohibition of expulsion or return ("refoulement"): 1. No Contracting State shall expel or return (" refouler ") a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion. 2. The benefit of the present provision may not, however, be claimed by a refugee whom there are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the country in which he is, or who, having been convicted by a final judgement of a particularly serious crime, constitutes a danger to the community of that country. The right of non-refoulement is also enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, and other international human rights instruments. The legislation of this right is constantly evolving: an analysis of the origin and development of this right will follow, through a thorough analysis of the institutes and related law criminal cases.

Il principio di non respingimento è il principio fondamentale della Convenzione di Ginevra del 1951, "Convenzione relativa allo status dei rifugiati", entrata in vigore il 22 aprile 1954: firmata da 144 Stati, definisce il termine rifugiato e specifica sia i diritti dei migranti forzati sia gli obblighi giuridici degli Stati a proteggerli. Questo principio è spiegato all'articolo 33, chiamato "Divieto di espulsione o di rimpatrio ("refoulement")": 1.Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà ("refouler") un rifugiato in qualsiasi modo verso le frontiere di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche. 2. Il beneficio della presente disposizione non può tuttavia essere invocato da un rifugiato che vi siano ragionevoli motivi per considerare un pericolo per la sicurezza del Paese in cui si trova o che, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato particolarmente grave, costituisca un pericolo per la comunità di tale Paese. Il diritto di non respingimento è sancito anche dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, dal Patto internazionale sui diritti civili e politici e da altri strumenti internazionali sui diritti umani. La legislazione di questo diritto è in continua evoluzione: seguirà un'analisi dell'origine e dello sviluppo di questo diritto, attraverso un'analisi approfondita degli istituti e dei casi giuridici penali correlati.

diritto di non respingimento: una visione penalistico-italiana

PETTENUZZO, SOFIA
2023/2024

Abstract

The principle of non-refoulement is the fundamental principle of the Geneva Convention of 1951, “Convention relating to the Status of Refugees”, which entered into force on the 22 April 1954: it was signed by 144 states, it defines the term refugee and specifies both the rights of forced migrants and the legal obligations of states to protect them. This principle is explained at the article 33 called “Prohibition of expulsion or return ("refoulement"): 1. No Contracting State shall expel or return (" refouler ") a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion. 2. The benefit of the present provision may not, however, be claimed by a refugee whom there are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the country in which he is, or who, having been convicted by a final judgement of a particularly serious crime, constitutes a danger to the community of that country. The right of non-refoulement is also enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, and other international human rights instruments. The legislation of this right is constantly evolving: an analysis of the origin and development of this right will follow, through a thorough analysis of the institutes and related law criminal cases.
2023
Right of non-refoulement: a criminal-Italian view
Il principio di non respingimento è il principio fondamentale della Convenzione di Ginevra del 1951, "Convenzione relativa allo status dei rifugiati", entrata in vigore il 22 aprile 1954: firmata da 144 Stati, definisce il termine rifugiato e specifica sia i diritti dei migranti forzati sia gli obblighi giuridici degli Stati a proteggerli. Questo principio è spiegato all'articolo 33, chiamato "Divieto di espulsione o di rimpatrio ("refoulement")": 1.Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà ("refouler") un rifugiato in qualsiasi modo verso le frontiere di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche. 2. Il beneficio della presente disposizione non può tuttavia essere invocato da un rifugiato che vi siano ragionevoli motivi per considerare un pericolo per la sicurezza del Paese in cui si trova o che, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato particolarmente grave, costituisca un pericolo per la comunità di tale Paese. Il diritto di non respingimento è sancito anche dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, dal Patto internazionale sui diritti civili e politici e da altri strumenti internazionali sui diritti umani. La legislazione di questo diritto è in continua evoluzione: seguirà un'analisi dell'origine e dello sviluppo di questo diritto, attraverso un'analisi approfondita degli istituti e dei casi giuridici penali correlati.
non-refoulement
diritti umani
convenzioni
sicurezza
safety place
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12608/63353